Il Parlamento Europeo ha approvato, lo scorso 20 aprile 2023, il testo finale del Regolamento MiCA, misura che va a completare il pacchetto di norme dedicate alla digital finance strategy europea, dopo l’entrata in vigore del Regolamento DLT pilot e del Regolamento Dora.
Il MiCA mira ad armonizzare le norme europee sulle cripto-attività creando un panorama competitivo in Europa puntando allo sviluppo di nuove iniziative, nonché attraendo nuovi soggetti garantendo un quadro giuridico certo.
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Gli obiettivi del Regolamento MiCA
L’obiettivo principale del legislatore europeo nel regolamentare le cripto-attività è quello di tutelare adeguatamente gli investitori tenendo in considerazione tutti i rischi nascenti dall’utilizzo di tali nuove tecnologie, le quali nel recente passato hanno causato danni economici sia per i consumatori che per il mercato (anche in Italia, si veda ad esempio il caso The Rock Trading).
L’ambito di applicazione del Regolamento si concentra sulla classificazione delle cripto-attività come di seguito descritta:
- token collegato ad attività (asset reference token): un tipo di cripto-attività che intende mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di diverse monete fiduciarie aventi corso legale, di una o più merci o di una o più cripto-attività, oppure di una combinazione di tali attività;
- token di moneta elettronica (electronic money token, meglio conosciuti come stablecoin): un tipo di cripto-attività il cui scopo principale è quello di essere utilizzato come mezzo di scambio e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una moneta fiduciaria avente corso legale;
- utility token: un tipo di cripto-attività destinato a fornire l’accesso digitale a un bene o a un servizio, disponibile mediante DLT, e che è accettato solo dall’emittente di tale token.
In sintesi, il Regolamento MiCA si concentra sui seguenti aspetti:
- emissione e ammissione alla negoziazione di criptovalute;
- trasparenza sull’informazione per il loro acquisto e scambio;
- applicazioni di rigorosi standard per i fornitori di servizi “custodial” (al fine di proteggere i wallet degli utenti)”;
- garanzia di riscatto in qualsiasi momento per i titolari di “asset reference token”;
- tenuta di un registro pubblico da parte di ESMA dei fornitori di cripto-attività non conformi;
- classificazione degli “asset reference token” da parte di EBA.
La centralità della trasparenza
Fatte salve alcune esenzioni, il MiCA pone come condizione necessaria all’emissione la redazione di un white paper contenente tutti i requisiti del token (documento equivalente al prospetto per l’emissione di titoli negoziabili, ma di più semplice struttura) per rispondere al più generale principio di trasparenza nei confronti dei consumatori.
Il white paper dovrà perciò comprendere un’ampia gamma di informazioni, tra cui una descrizione dettagliata del soggetto emittente e dell’iniziativa imprenditoriale, le caratteristiche della cripto-attività che verrà offerta al pubblico, i diritti e gli obblighi associati alle cripto-attività, le procedure e le condizioni per l’esercizio di tali diritti, nonché le informazioni sulla tecnologia e gli standard tecnico-informatici sottostanti utilizzati dal soggetto emittente per il possesso, la conservazione e lo scambio delle cripto-attività in questione.
Il white paper sulle cripto-attività dovrà affermare chiaramente che tali asset potranno perdere completamente il loro valore ovvero che potranno non essere sempre scambiabili, liquidi ed esigibili. Nel caso in cui si trattasse di utility token, si dovrà precisare che i token potrebbero non essere scambiabili con il bene o servizio offerto.
Inoltre, il Regolamento MiCA prevede che eventuali modifiche al white paper dovranno sempre essere comunicate al pubblico, che ha facoltà di recedere riscattando i propri investimenti. Altra nota di fondamentale importanza è la responsabilità dello stesso documento per eventuali danni, la quale non può mai essere esclusa dall’emittente.
È necessario ravvisare che, le autorità di controllo, in particolare ESMA, potrebbero sospendere o vietare un’offerta pubblica di cripto-attività o l’ammissione di tali cripto-attività allo scambio su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività qualora tale offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione non siano conformi ai requisiti applicabili dal Regolamento MiCA.
L’autorizzazione per la prestazione dei servizi
In più parti del testo, il Regolamento MiCA fa accenno all’autorizzazione che deve essere ottenuta dai soggetti emittenti che desiderano offrire i propri servizi di cripto-attività.
Le cose cambiano a seconda della tipologia di servizio offerto ma, tuttavia, le regole si possono semplificare come segue:
- al fine di prestare liberamente i propri servizi il soggetto deve essere autorizzato dalle autorità di controllo dello Stato membro, ovvero dalle autorità di controllo europee ESMA o EBA;
- l’autorizzazione è valida in tutta l’Unione Europea;
- l’autorizzazione è valida solo per i servizi specificamente autorizzati (ad esempio nel caso di token di moneta elettronica, il soggetto dovrà preliminarmente essere autorizzato quale istituto di moneta elettronica), e nel caso in cui voglia offrire altra tipologia di servizi di cripto-attività si dovrà richiedere un’autorizzazione integrativa;
- le autorità competenti possono in qualsiasi momento revocare l’autorizzazione concessa all’impresa, sulla base di determinati presupposti stabiliti dal Regolamento.
Regolamento MiCA e AML
Nella sua opera di armonizzazione normativa, il legislatore europeo, aldilà del Regolamento MiCA ha approvato il TFR (Transfer of Fund Regulation), il quale ha come obiettivo il tracciamento dei trasferimenti di cripto-attività al fine di prevenire il riciclaggio di denaro.
In breve, tale misura disciplina la c.d. “travel rule”, ovvero la regola che prevede che l’informazione sul “mittente” e sul “destinatario”, o meglio beneficiario, finale della cripto-attività viaggi con la transazione e sia conservata da entrambi i partecipanti al trasferimento.
Questo impatterà sui soggetti regolamentati dal MiCA, in quanto essi dovranno necessariamente verificare e identificare la provenienza delle cripto-attività quando esse giungono dai cosiddetti self-hosted wallet (ovvero quei wallet che non sono gestiti da una parte terza).
È comprensibile che tale misura si inserisce nel novero normativo dedicato al mondo dell’AML ed è stata approvata in vista della VI direttiva antiriciclaggio.
Conclusioni
L’iter legislativo prevede dopo l’approvazione di giovedì 20 aprile la pubblicazione del testo ufficiale (secondo fonti interne al Parlamento UE) entro giugno 2023 con la sua successiva entrata in vigore a luglio 2023.
Ciò considerato le imprese avranno un buon margine di tempo al fine di adeguarsi alle nuove regole.
Si ipotizza che nel primo trimestre del 2024 assisteremo alla prima applicazione delle norme previste per gli EMT (le stablecoin), mentre per tutte le altre regole il termine di adeguamento potrà essere nell’ultimo trimestre del 2024, ovvero 18 mesi dopo l’entrata in vigore della normativa.
In questo frangente le autorità di controllo (EBA ed ESMA con l’ausilio delle autorità degli Stati membri) dovranno emanare tutta la normativa di secondo livello costituita da RTS, ITS e Linee Guida, le quali andranno a colmare ed a definire meglio le zone grigie del Regolamento.
Ad oggi, l’elemento di maggiore interesse, riguardante i CASP (ovvero i fornitori di servizi di cripto-asset come le piattaforme di trading, i depositari e i CEX, ai quali il Regolamento dedica un intero titolo), sarà quello di ottenere l’autorizzazione necessaria al fine di operare nell’Unione Europea garantendo la stabilità finanziaria e tecnologica dei propri modelli di business.