Lo scenario

Un’estate di adempimenti: novità fiscali e costi della digitalizzazione per le aziende

Per le micro piccole e medie imprese sono mesi di fermento per quanto riguarda le novità fiscali: gli adempimenti hanno un costo, in termini monetari e di tempo. Utile far ordine tra le novità fiscali, che rispettano il GDPR e le disposizioni del Garante privacy

Pubblicato il 22 Lug 2019

Michela Fragona

Responsabile Servizi Privacy e Digitalizzazione Confcommercio Venezia CAF Srl

Novità fiscali adempimenti estate

Con l’introduzione di sempre maggiori adempimenti e la digitalizzazione di quelli già esistenti, le mPMI – micro piccole medie imprese si ritrovano a percepire l’innovazione tecnologica in dual mode.

Se da una parte la spinta all’innovazione di strumenti e processi è il propulsore di una ripresa economica che sembra quasi un miraggio nel deserto dai contorni offuscati, d’altro canto l’imposizione della digitalizzazione per alcuni adempimenti a carico delle aziende, viene percepito come la privazione dell’acqua in quel deserto.

Dai versamenti telematici delle imposte passando per e-fatture e deleghe, arrivando alla liquidazione periodica dell’IVA, analizziamo quanto costa il digitale per quelle piccole aziende che sono la base del tessuto imprenditoriale del nostro Paese.

I versamenti telematici

Cominciamo con un adempimento che ormai viene definito telematico dal lontano 2006: il Mod. F24. Sono ormai 13 anni, ovvero dall’approvazione del D.L. 223 del 2006, che ai sensi dell’art. 36 c. 9 tutti titolari di partita iva sono tenuti a presentare il Mod. F24 con “modalità telematiche”: ovvero devono versare quanto dovuto all’Erario (all’INPS o altri Enti) attraverso un flusso di informazioni, che possono essere generate ed inviate con diversi sistemi, ma inevitabilmente confluiscono tutte all’Agenzia delle Entrate.

In questi 13 anni si sono susseguite modifiche e cambiamenti al modello stesso (adeguato alle novità fiscali) ed all’obbligatorietà o meno della presentazione telematica.

Come è ormai prassi nel nostro Paese si è creata una tale confusione riguardo a quello che avrebbe dovuto essere uno strumento agile ed “innovativo” per i versamenti verso l’Agenzia delle Entrate da portare la maggior parte delle micro e piccole imprese a rivolgersi a quelli che vengono definiti intermediari e che possono effettuare l’invio telematico del modello in loro vece.

Inizialmente il ricorso agli intermediari era stato massivo per poi mitigarsi con la sempre migliore offerta di soluzioni home banking. In seguito la normativa è stata modificata più volte, imponendo l’obbligo di rivolgersi agli Intermediari o di utilizzare direttamente i canali dell’Agenzia delle Entrate in casi specifici.

La risoluzione n. 68/E del 9 giugno 2017 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce alcune di queste casistiche ad esempio in merito alle compensazioni (ovvero l’utilizzo di crediti d’imposta per il versamento delle somme dovute) ma un aiuto di più facile comprensione arriva dalla sezione informativa del sito dell’Agenzia che riassume così:

  • I modelli F24 a saldo zero possono essere presentati esclusivamente utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, oppure per il tramite di un intermediario abilitato che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti avvalendosi del servizio “F24 cumulativo” (disciplinato da apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate) e del servizio “F24 addebito unico” (Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 giugno 2007).
  • I modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, devono essere presentati esclusivamente per via telematica, attraverso i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, oppure tramite i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento). Per i soggetti titolari di partita IVA, tuttavia, resta fermo l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, nei casi previsti dall’art. 37, comma 49-bis, del D.L. n. 223/2006, descritti in precedenza.
  • I contribuenti non titolari di partita Iva possono presentare il modello F24 per qualunque importo, senza utilizzo di crediti in compensazione, in forma cartacea presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione).
  • La presentazione del modello F24 in forma cartacea è, inoltre, ammessa in caso di utilizzo di crediti d’imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione.

Quindi sarebbe tutto facile se ogni impresa accedesse direttamente ai servizi dell’Agenzia delle Entrate. Allora perché un piccolo imprenditore decide di pagare il servizio ad un Intermediario? Perché utilizzare i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate non è proprio così facile.

Registrazione a Fisconline

Per poter accedere a qualsiasi servizio online dell’Agenzia delle Entrate bisogna essere registrati a Fisconline e per poter effettuare tale registrazione bisogna seguire una procedura: Registrazione Fisconline.

Se proprio volessimo infierire ed essere pignoli riguardo all’applicazione del GDPR, noteremmo in primo piano un’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, ma andiamo oltre.

Dalla pagina web (in alternativa ci si può recare allo sportello in Agenzia o da qualche mese addirittura dalla app dell’Agenzia) si può fare richiesta del proprio PIN personale. La persona fisica che richiede il PIN (il rappresentante legale nel caso di società) dovrà indicare alcuni dati:

  • il proprio codice fiscale;
  • il reddito complessivo in unità di euro relativo alla dichiarazione dei redditi presentata nel 2018 (redditi 2017);
  • il tipo di dichiarazione dei redditi presentata;
  • il metodo di presentazione.

Il sistema fornirà subito la prima parte del PIN (prime 4 cifre); il richiedente riceverà entro 15 giorni, al domicilio conosciuto dall’Agenzia delle Entrate, una lettera contenente gli elementi necessari a completare il codice PIN (ultime 6 cifre) e la password di primo accesso.

Trascorsi 15 giorni dalla data di richiesta di registrazione senza aver ricevuto la comunicazione con la seconda parte del codice PIN e la password di primo accesso, l’interessato potrà recarsi presso un qualsiasi Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate per chiederne la ristampa.

Non è prevista la possibilità di delegare un’altra persona. La procedura non è stata modificata molto in questi 13 anni e sebbene ci siano state delle semplificazioni le imprese hanno delegato gli intermediari per l’invio dei Mod. F24 ed in seguito hanno sempre più delegato ogni adempimento digitale che richiedeva la stessa procedura di iscrizione.

Da subito le tariffe per l’invio di un Mod. F24 sono state le più varie e diversificate e dopo 13 anni, sebbene con riduzioni notevoli, ancora variano da zero (molto raro) a oltre 20 euro a modello di versamento.

Il versamento delle imposte è però quasi la fase conclusiva di un percorso digitale obbligatorio per le imprese. Infatti gli importi da versare derivano da altri adempimenti che accompagnano le imprese in questa estate digitale.

Fattura elettronica

La fattura elettronica, conosciuta dalle imprese fornitrici della PA già dal 2014, ma obbligatoria dal primo gennaio 2019 per tutti i possessori di partita IVA e che ha influenzato pesantemente anche chi non è obbligato all’emissione, era stata concepita nello spirito di innovazione citato nella legge 11 marzo 2014, n. 23, con la quale è stata conferita delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

In particolare, l’articolo 9, comma 1, lettera d), con il quale il Governo è delegato a introdurre norme per incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l’utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti.

Da segnalare anche l’articolo 9, comma 1, lettera g), con il quale il Governo è delegato a prevedere specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici […].

Gli effetti dell’introduzione della fattura elettronica ed i problemi che ad oggi sussistono, richiedendo continui aggiornamenti e chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, sono noti e documentati quotidianamente.

Assodato che, obbligate all’emissione elettronica delle fatture, le aziende abbiano scelto come gestire l’adempimento (attraverso i servizi dell’Agenzia delle Entrate, attraverso servizi a pagamento o delegando soggetti terzi all’emissione), ci sono delle funzionalità che raramente le piccole imprese decidono di utilizzare in autonomia.

Tutti i servizi online messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sono stati delegati, come per i versamenti tramite Mod. F24, ad intermediari che forniscono gli stessi servizi a pagamento.

Per permettere l’accesso alla propria Area Fatture e Corrispettivi ad un incaricato (che può essere ad esempio il professionista, studio o società che eroga servizi contabili e fiscali), l’impresa deve sottoscrivere una delega e presentarla all’Agenzia delle Entrate.

Per presentare la delega all’Agenzia delle Entrate ha le stesse possibilità viste per la delega al Cassetto fiscale. Ne deriva l’ennesimo adempimento da delegare all’intermediario. Delega l’intermediario a presentare delega il più delle volte a sé stesso, con buona pace di chi cercava la semplificazione.

Per quanto riguarda la fatturazione elettronica l’incaricato/intermediario può ricevere delega a diverse funzionalità:

  • consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici;
  • registrazione dell’indirizzo telematico;
  • fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche.

Oltre a queste la stessa delega contiene le opzioni relative a:

  • consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA;
  • accreditamento e censimento dispositivi.

In questo modo l’impresa concede al proprio incaricato/intermediario l’accesso ai suoi dati per erogare il servizio richiesto (contabilizzazione delle fatture, verifica dei dati IVA inviati con le Liquidazioni Periodiche ecc.).

Anche questa delega rientra tra gli adempimenti digitali oggetto di maggiori modifiche nel tempo. Inizialmente il contribuente (impresa o privato che fosse) poteva delegare un proprio Incaricato (Intermediario) ad accedere al proprio Cassetto fiscale.

Cassetto fiscale

Il Cassetto fiscale è un’area nel sito dell’Agenzia delle Entrate dove ogni contribuente ha accesso alle proprie informazioni fiscali (dati, versamenti, dichiarazioni ecc.). La consultazione del proprio cassetto fiscale può essere delegata agli intermediari di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998, fino a un massimo di due, con le seguenti modalità:

  • utilizzando l’apposita funzionalità, disponibile per gli utenti registrati ai servizi telematici;
  • consegnando all’intermediario delega sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità. In tal caso, verrà inviato, presso il proprio domicilio fiscale, un codice di attivazione da consegnare all’intermediario. In caso di mancato recapito del codice di attivazione, decorsi 15 giorni dall’invio dei dati da parte del professionista, il delegante potrà recarsi presso un ufficio territoriale dell’Agenzia e richiedere l’attivazione della delega dichiarando la mancata ricezione del codice di attivazione;
  • presentando la delega sottoscritta a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate.

Negli ultimi mesi del 2018, a ridosso dell’introduzione della fatturazione elettronica, e consapevoli dei problemi da essa derivanti, nacque la necessità di delegare gli Intermediari alle funzioni previste, innanzitutto per:

  • far in modo che la maggior parte delle imprese registrasse il proprio indirizzo telematico;
  • mettere a disposizione del consulente/professionista i documenti emessi e ricevuti che non risultavano consegnati al proprio indirizzo telematico ma correttamente acquisiti dall’Agenzia e archiviati nell’Area personale del contribuente.

Così alla delega prevista per il Cassetto fiscale (già integrata precedentemente dalle opzioni necessarie alla verifica dei dati inviati con le Liquidazioni Periodiche e i Dati Fattura) si aggiunsero le opzioni relative alla fatturazione elettronica e vennero predisposte le modalità per:

  • l’invio massivo delle deleghe;
  • la registrazione massiva dell’indirizzo telematico.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 aprile 2019 (che segue il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 novembre 2018 e il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 21 dicembre 2018 ) è stato disposto lo slittamento di alcuni termini connessi al servizio di consultazione previsti dal citato provvedimento del 21 dicembre 2018.

A seguito delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, a partire dal mese di luglio 2019 sarà possibile aderire al servizio di consultazione mediante apposita funzionalità resa disponibile nel portale Fatture e Corrispettivi.

La consultazione e il download delle fatture elettroniche all’interno del portale sarà possibile, a regime, solo se l’utente – o un suo intermediario specificatamente delegato – avrà aderito al servizio.

Conseguentemente, le deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente alla data del 21 dicembre 2018 non consentiranno agli intermediari di effettuare – per conto dei propri clienti – l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.

Pertanto, per poter effettuare le operazioni di adesione (o recesso) dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche per conto dei propri clienti è necessario che gli intermediari – delegati al servizio di consultazione delle fatture elettroniche prima del 21 dicembre 2018 – acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione. Perciò dal primo luglio 2019 le imprese dovranno delegare nuovamente gli Intermediari sottoscrivendo un modulo cartaceo a cui dovranno essere allegati:

  • documento di identità del contribuente;
  • conferimento della procura speciale per la presentazione del modulo presso gli uffici dell’Agenzia e un’ulteriore sezione per l’autentica della firma del delegante da parte del soggetto cui è stata conferita la procura.

I dati e documenti relativi alla delega dovranno essere archiviati in originale dall’intermediario che dovrà anche predisporre un registro cronologico con l’indicazione del numero e della data della delega, del codice fiscale del delegante e degli estremi del documento d’identità dello stesso.

Corrispettivi elettronici

Dal primo luglio 2019 arriveranno i Corrispettivi Elettronici. La legge 17 dicembre 2018, n. 136, prevede la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri per i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a decorrere dal primo gennaio 2020, o a decorrere dal primo luglio 2019 per i soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000.

Senza entrare nel merito delle modalità operative per l’emissione e trasmissione dei dati che da mesi affollano le pagine delle maggiori pubblicazioni del settore, rivediamo uno dei punti della delega di cui abbiamo visto le criticità digitali poco più sopra.

Con il conferimento della delega al servizio, il soggetto delegato potrà, per conto del delegante:

  • accreditare e censire i dispositivi per la trasmissione dei file con i dati dei corrispettivi;
  • definire il ruolo (gestore, fabbricante) che il delegante assume nel processo di trasmissione dei file con i dati dei corrispettivi;
  • visualizzare il ruolo definito al punto precedente.

In sintesi ogni impresa in possesso di un registratore di cassa dovrà comunicare, nell’apposita Area dell’Agenzia delle Entrate, i dati relativi al proprio dispositivo in modo che sia correttamente ricevuto il flusso dei corrispettivi.

Già da mesi i rivenditori di registratori di cassa si sono attrezzati per fornire ai clienti anche questo servizio ma non essendo intermediari le imprese hanno dovuto delegare per l’ennesima volta (tramite la stessa delega già approvata) i propri Intermediari o richiedere l’abilitazione a Fisconline per farlo in autonomia.

I nuovi ISA

Altra novità digitale sotto il sole sono i nuovi ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) ovvero gli indicatori che hanno sostituito i temutissimi Studi di Settore.

Per il calcolo dei nuovi indici l’Agenzia ha messo a disposizione un software gratuito Il tuo ISA 2019 mentre per chi volesse affidare il calcolo al proprio fornitore di servizi fiscali, dovrà sottoscrivere un’altra delega. Ebbene sì una delega specifica ed indipendente da quella vista sopra poiché con finalità del tutto diverse.

La delega ISA sarà obbligatoria per il contribuente che voglia permettere al suo consulente di ricevere i dati necessari al calcolo e messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Ma attenzione: la delega sarà necessaria solo in assenza di delega del Cassetto fiscale già conferita (e valida) al consulente. Una volta ricevuta la delega (ovviamente sottoscritta su modello cartaceo con copia del documento di identità ecc.) l’intermediario dovrà predisporre una richiesta dati da inviare telematicamente.

Alla richiesta l’Agenzia delle Entrate risponderà con un file contenente:

  • i dati delle imprese correttamente delegate;
  • lo scarto delle imprese con errori (ad esempio l’indicazione di precedente conferimento delega al cassetto fiscale che l’Agenzia ha verificato non esserci o non essere valida).

Proprio l’applicazione dei Nuovi Indicatori è stata la causa della richiesta di slittamento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dei relativi versamenti delle imposte.

Proroga presentazione e versamento redditi

La scadenza originaria per i versamenti delle imposte sui redditi 2019 sarebbe il prossimo primo luglio ma in seguito alla prima proroga, che era stata annunciata dall’Agenzia Ansa rispetto ad un DPCM del MEF – mai ufficializzato però – che avrebbe previsto la proroga delle imposte da dichiarazione dei redditi 2019 al 22 luglio 2019, si è poi aggiunto un emendamento al decreto crescita in corso di approvazione (termine di approvazione il 29 giugno) in Parlamento, che ha previsto la proroga al 30 settembre.

La proroga in oggetto riguarda le imposte sui redditi IRPEF, IRES e IRAP, ma anche IVA e diritto camerale, le cui scadenze seguono per legge quelle delle imposte sui redditi.

Conclusioni

A queste novità si aggiungono gli altri adempimenti digitali estivi che già da qualche mese le imprese hanno perlopiù delegato agli Incaricati/Intermediari

  • l’esterometro;
  • il versamento dell’imposta di bollo sulle Fatture elettroniche emesse nel II trimestre;
  • la comunicazione della liquidazione periodica dell’IVA.

Più che un miraggio nel deserto questa digitalizzazione delle imprese sembra sempre più una giungla in cui si perdono i buoni propositi a favore di vecchie dinamiche difficilmente innovabili.

Il miraggio era quello di trovare sotto l’ombrellone i doni che a Natale erano stati promessi: semplicità, minor burocrazia e soprattutto minor costi. I crediti di imposta per l’adeguamento dei dispositivi, concessi sia per la fatturazione elettronica che per i corrispettivi elettronici, sembrano ghiacciolini che si sciolgono al sole prima ancora di averne percepito il sapore.

Auguriamo alle imprese e a noi operatori del settore un miglioramento del clima digitale e novità autunnali fresche e soprattutto innovative.

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Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
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Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
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Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
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Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
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Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
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Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
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