La massiccia evoluzione tecnologica ormai in atto impone al legislatore di stare al passo, così di recente il Senato ha approvato il disegno di legge in materia di AI il quale, tra gli altri, disciplina anche aspetti del mondo del lavoro, i cui criteri tradizionali evidentemente devono/dovranno essere ripensati.
Con specifico riferimento allo Statuto dei Lavoratori tutto il tema dei controlli a distanza andrà “svecchiato”, dopo aver capito se i sistemi di AI sono “strumenti di lavoro”, o se invece ricadono in quelli di cui al comma I, che necessitano dell’accordo sindacale o in via alternativa dell’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro (INL).
Il tutto nel pieno rispetto della privacy. Al riguardo, giusto in data 26 marzo 2025, è stato rinnovato il Protocollo di intesa tra Garante Privacy e INL. Ma andiamo per gradi.
Indice degli argomenti
AI e Statuto dei lavoratori: focus sui rischi privacy
L’AI sta entrando, per non dire che lo è già, nel mondo del lavoro. Così il ddl approvato il 20 marzo 2025 ha contemplato due articoli al riguardo. Uno sull’uso dell’intelligenza artificiale all’art. 11, e l’altro sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro al successivo art. 12.
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In sostanza, a parte questa (ultima) istituzione, le disposizioni in questione riprendono i principi generali di cui alla legislazione giuslavoristica. Nulla dicono di nuovo.
Principi sull’utilizzo dell’AI e obbligo di informativa
Nella proposta di legge–quadro si legge che l’AI è impiegata per “migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone” (I comma).
Poi l’uso dell’AI nel contesto lavorativo deve essere (II comma):
- sicura,
- affidabile,
- trasparente, né in contrasto con la dignità umana, né violare la riservatezza dei dati personali.
Quindi, ancora una volta viene ribadito che il datore di lavoro è tenuto a informare i lavoratori se in azienda vengono adoperati sistemi di AI.
D’altronde, visto il ruolo che assume, l’AI deve/dovrà assolutamente garantire “l’osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni in funzione del sesso, dell’età, delle origini etniche, del credo religioso, dell’orientamento sessuale, delle opinioni politiche e delle condizioni personali, sociali ed economiche, in conformità con il diritto dell’Unione europea” (III comma).
L’Osservatorio sull’adozione dei sistemi di AI
Sempre nel ddl in parola si propone di costituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un “Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro”, prevedendo “al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall’impiego di sistemi di intelligenza artificiale in ambito lavorativo”, dei compiti assai ampi, e in particolare:
- “definire una strategia sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo;
- monitorare l’impatto sul mercato del lavoro;
- identificare i settori lavorativi maggiormente interessati dall’avvento dell’intelligenza artificiale”.
L’Osservatorio è poi chiamato a promuovere la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia.
AI e lavoro: rinnovato il protocollo d’intesa tra Garante e INL
In questo contesto, come dicevamo all’inizio, è stato rinnovato il protocollo d’intesa tra Garante della privacy e Ispettorato Nazionale del Lavoro per altri tre anni. Così apprendiamo dal comunicato stampa del 26 marzo 2025, diffuso dal Garante della Privacy.
Ricordiamo che già il “vecchio” Protocollo del 2021, con il quale veniva sancito l’avvio della collaborazione tra le due Istituzioni, si occupava delle “sfide connesse all’accelerazione dei processi di digitalizzazione dei sistemi di gestione dell’organizzazione del lavoro, della produzione e dell’erogazione dei servizi(ad es., formazione a distanza, smart working)”.
In questo ultimo documento sono meglio definiti gli ambiti e le attività sinergiche tra le due istituzioni, soprattutto attraverso la condivisione di informazioni.
L’attuale Protocollo prevede quindi:
- una collaborazione reciproca e attività consultiva (art. 2);
- degli incontri periodici su materie di interesse comune (art. 3);
- delle campagne informative e attività formative (artt. 4 e 5);
- uno scambio informativo, e tavole rotonde (art. 6)
Queste sinergie sono dunque importanti a maggior ragione quando il tema non è solo innovativo, ma anche decisamente pervasivo come l’AI, di questi tempi.
Ricordiamo cosa dice l’AI Act in materia di lavoro
Il Reg. UE 2024/1689 meglio noto come l’AI Act all’art. 26 ricordiamo che tra gli “obblighi degli utilizzatori di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio” rientra proprio l’obbligo informativo preventivo sull’uso di sistemi automatizzati, a favore dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali (par. 7) e testualmente “Prima di mettere in servizio o utilizzare un sistema di IA ad alto rischio sul posto di lavoro, gli operatori che sono datori di lavoro informano i rappresentanti dei lavoratori e i lavoratori interessati che saranno soggetti all’uso del sistema di IA ad alto rischio” (Considerando 92).
In altri termini, i datori di lavoro/deployer/utilizzatori, prima di mettere a disposizione un sistema di AI ad alto rischio sul luogo di lavoro, sono obbligati a informare i lavoratori che saranno soggetti all’uso del sistema di AI.