Il Garante per la protezione dei dati personali ha dato via libera al Ministero della salute sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che disciplina l’Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).
Lo schema di decreto trasmesso all’Autorità si compone di 21 articoli, nonché di 5 allegati (allegato A “Piano per il graduale subentro dell’ANA alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali e dal Ministero della salute e per l’allineamento delle banche dati regionali”, allegato B “Dati”, allegato C “Misure di sicurezza”, allegato D “Processi”, allegato E “Tipologie di assistenza”).
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Indice degli argomenti
Cos’è l’Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA)
L’Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA) è stata istituita nell’ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni (art. 62 ter, d.lgs. n. 82/2005 introdotto dall’art. 1, comma 231, legge n. 147/2013).
È previsto, inoltre, che l’ANA assicuri alle singole aziende sanitarie locali la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, nonché garantisca l’accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali (art. 62 ter, comma 3, d.lgs. n. 82/2005).
Con il subentro dell’ANA, l’azienda sanitaria locale cessa di fornire ai cittadini il libretto sanitario personale (art. 27, l. n. 833/1978); in ogni caso, è previsto che gli interessati possano accedere in rete ai propri dati personali contenuti nell’ANA, ovvero richiedere, presso l’azienda sanitaria locale competente, copia cartacea degli stessi (art. 62 ter, comma 4, d.lgs. n. 82/2005).
ANA, cosa cambia per i cittadini
In caso di trasferimento di residenza del cittadino, è inoltre previsto che l’ANA ne dia immediata comunicazione -in modalità telematica- alle aziende sanitarie locali interessate dal trasferimento e che l’azienda sanitaria locale nel cui territorio è compresa la nuova residenza provveda alla presa in carico del cittadino, nonché all’aggiornamento dell’ANA per i dati di propria competenza. Attraverso tale servizio l’interessato non sarà tenuto a fornire nessun’altra comunicazione in merito al trasferimento di residenza alle aziende sanitarie locali interessate (art. 62 ter, comma 5, d.lgs. n. 82/2005). Secondo quanto previsto dall’art. 62 ter, comma 7, del d.lgs. n. 82/2005, è necessario stabilire:
a) i contenuti dell’ANA, tra i quali devono essere inclusi le scelte del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta, il codice esenzione e il domicilio;
b) il piano per il graduale subentro dell’ANA alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali;
c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per l’interoperabilità dell’ANA con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonché le modalità di cooperazione dell’ANA con banche dati già istituite a livello regionale per le medesime finalità, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività.
Inoltre, in relazione a quanto rappresentato dal Ministero della salute si considera l’ANA quale “elemento abilitante per l’attuazione dell’investimento “potenziamento del Fascicolo sanitario elettronico” previsto dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.
Il parere del Garante privacy
Il via libera del Garante introduce un importante strumento di innovazione che agevola il sistema di monitoraggio della spesa sanitaria, accelera il processo di automazione amministrativa e migliora i servizi per i cittadini e le PA.
La nuova banca dati, realizzata dal Ministero della salute in accordo col MEF, assicura infatti alle singole ASL la disponibilità delle informazioni esatte e aggiornate sugli assistiti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza.
Quali sono le novità del Decreto
- l’ANA subentra alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole Aziende sanitarie locali, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l’aggiornamento.
- Le ASL cessano di fornire ai cittadini il libretto sanitario personale
- in caso di trasferimento di residenza, l’ANA ne dà immediata comunicazione telematica alle aziende sanitarie locali interessate. In questo modo l’ASL della nuova residenza prende in carico il cittadino, e aggiorna i dati di propria competenza nell’ANA, senza che l’interessato debba fornire ulteriori comunicazioni alle Aziende sanitarie coinvolte.
Lo schema di DPCM definisce:
- i contenuti dell’Anagrafe nazionale degli assistiti, tra i quali devono essere inclusi le scelte del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta e il codice esenzione e il domicilio;
- il piano per il graduale subentro dell’ANA alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole ASL e le garanzie e le misure di sicurezza.
Previsto poi che gli interessati possano accedere in rete ai propri dati personali contenuti nell’ANA, ovvero richiederne copia cartacea presso l’ASL competente.