L'ANALISI

Legge privacy svizzera, c’è la decisione di adeguatezza della Commissione UE per il trasferimento dati

Arriva il via libera della Commissione UE sull’equivalenza della legge federale svizzera sulla protezione dati con il GDPR, in quanto offre congrue tutele al trattamento dei dati personali: il loro trasferimento dalla UE beneficia di adeguate garanzie senza imporre altri adempimenti. Ecco cosa comporta

Pubblicato il 17 Gen 2024

Chiara Ponti

Avvocato, Privacy Specialist & Legal Compliance e nuove tecnologie – Giornalista

Legge privacy svizzera decisione di adeguatezza

La Commissione europea nel suo Report del 15 gennaio 2024, ha decretato che “il diritto svizzero in materia di protezione dei dati continua a soddisfare gli standard europei”.

In pratica, i dati personali possono continuare a essere trasferiti da un Paese UE alla Svizzera senza necessitare di ulteriori garanzie se non già quelle offerte dalla rinnovata nLPD, salvaguardando la competitività del Paese.

Facciamo un rapido excursus.

Legge privacy svizzera: il report della Commissione UE

La Commissione europea conferma l’alto il livello di adeguatezza della disciplina relativa alla protezione dati nel territorio svizzero.

A dirlo è il citato Rapporto che la Commissione europea ha pubblicato, a metà gennaio 2024.

Ciò significa che la Svizzera potrà continuare a garantire un’adeguata protezione dei dati personali. In pratica, i dati di natura personale potranno essere trasferiti da uno Stato membro della UE o dello Spazio Economico Europeo – SEE, alla Svizzera senza che, come si legge nel comunicato ufficiale, “quest’ultima debba fornire ulteriori garanzie”, e, conclude, dicendo come “il trasferimento transfrontaliero dei dati, senza ostacoli burocratici, dall’UE o dallo SEE sia fondamentale per la piazza economica svizzera e per la competitività del Paese”.

D’altra parte, l’Unione europea essendo considerata partner commerciale svizzero, e la Svizzera a sua volta Paese strategico, è quanto mai importante che la cooperazione tra questi si attui senza problemi/oneri supplementari.

L’elemento di novità

L’adeguatezza confermata in sé e per sé, in realtà, non è una novità. Infatti, sappiamo che da oltre vent’anni (2000) è considerato adeguato il livello di protezione dei dati elvetico.

Il vero elemento di novità allora risiede nel fatto che anche la Svizzera si sia allineata alla trasformazione digitale in atto, riformando il diritto in materia di protezione dei dati per adattarlo alle nuove tecnologie anche emergenti.

Si tratta per altro di un “giudizio” di adeguatezza in qualche modo reciproco, vale a dire come la UE è chiamata a confermare l’adeguatezza della Svizzera, con questa può decidere quali Paesi, dal suo punto di vista, siano in grado di garantire una protezione dati adeguata.

Focus sulla Svizzera

Riportiamo per estratto il punto preciso (4.10.) del Report elaborato dalla Commissione europea con specifico riferimento alla Svizzera, per quanto il testo in questione affronti anche altri temi, tra cui l’esportazione di dati personali al di fuori dell’UE, obbligando tutti i titolari del trattamento dei dati a osservare gli obblighi previsti.

Per completezza, ricordiamo che detto Report si occupa anche di altri Paesi come: Andorra, Argentina, Canada, Isole Faroe, Guernsey, Isola di Man, Israele, Jersey, Nuova Zelanda e Uruguay.

Ciò premesso, sulla Svizzera si legge testualmente che “La Commissione accoglie con favore gli sviluppi del quadro giuridico svizzero dopo l’adozione della decisione di adeguatezza, tra cui le modifiche legislative, la giurisprudenza e le attività degli organi di controllo, che hanno contribuito ad aumentare il livello di protezione dei dati”. Nello specifico poi “… la legge federale sulla protezione dei dati, ha ulteriormente rafforzato la convergenza con il quadro normativo dell’Unione Europea” circa “la protezione dei dati sensibili e le norme sul trasferimento internazionale dei dati”.

La Commissione tiene poi a precisare che la Svizzera, negli anni, ha rafforzato i suoi impegni internazionali, in ambito protezione dei dati, ratificando la Convenzione 108+ nel settembre 2023, la quale svolge un ruolo cruciale nella promozione del diritto alla tutela della sfera privata.

Circa “… l’accesso ai dati personali da parte dei governi, le Autorità pubbliche in Svizzera sono soggette a norme chiare, precise e accessibili in base alle quali tali autorità possono accedere”. In definitiva, la trasparenza prima di tutto.

Infatti, la legge federale sulla protezione dei dati e le norme specifiche in materia di protezione dei dati si applicano alle forze dell’ordine nonché alle autorità di sicurezza nazionale (pensiamo anche solo alla legge sui servizi segreti).

La Commissione poi rende noto che “la legge svizzera impone una serie di specifiche limitazioni all’accesso e all’uso dei dati personali per finalità di polizia giudiziaria e di sicurezza nazionale” prevedendo, meccanismi di controllo e di ricorso in tali ambiti.

Ecco che, a fronte di tutti gli aspetti considerati, la Commissione ne deduce un giudizio complessivamente positivo riaffermando l’adeguatezza della Svizzera in materia di data protection.

Legge privacy svizzera e riconoscimento dell’equivalenza

Cosa significa il riconoscimento dell’equivalenza al GDPR? In breve, sta a indicare che la nuova legge elvetica – nLPD ”riscrive” i dettami e capisaldi del GDPR, ponendosi nel solco dello stesso.

Ma tale pendant non è solo normativo, affonda altresì le sue radici nel tessuto socioeconomico. Infatti, senza un giudizio di questo tipo le imprese elvetiche avrebbero avuto un effort significativamente più elevato, con evidenti svantaggi in termini competitivi.

Non a caso, le Camere federali hanno approvato questa legge solo nell’autunno del 2020, dopo un lungo e acceso dibattito durato un triennio.

L’obiettivo era chiaro: raggiungere una compatibilità, pressoché perfetta, con gli standard (di diritto) europeo.

Legge privacy svizzera e GDPR: similitudini e differenze

Come già scritto, la nuova nLPD è una legge molto in linea con il GDPR.

Tuttavia, la nLPD presenta dei tratti caratteristici, e talune specificità come ad esempio:

  1. sul principio di liceità: il “motivo giustificativo” in Svizzera viene richiesto in presenza di un trattamento illecito, ossia un trattamento che rappresenti una violazione della personalità;
  2. il cd Incaricato federale (IFPD) non potrà emettere sanzioni amministrative di natura pecuniaria, ma potrà limitarsi a prendere delle misure tra cui la modifica o la sospensione del trattamento dei dati o addirittura la cancellazione dei dati;
  3. non è obbligatoria la figura del Data Protection OfficerDPO nel settore privato. La nomina di quest’ultimo comporta l’esclusione dell’obbligo di consultazione preventiva dell’IFPD in presenza di trattamenti a “rischio elevato” dopo aver fatto una valutazione sulla protezione dei dati cd DPIA;

Ancora, circa le violazioni commesse in azienda (art. 64), possono essere sanzionati anche i dirigenti in caso di “infrazione” alla normativa, con una sanzione (multa) fino a 50.000 franchi.

La nomina del rappresentante europeo (art. 27 GDPR) occorre?

Facciamo ancora una riflessione. In caso di applicazione di nLPD, l’art. 27 che prevede una (nuova) figura, quella cioè del Rappresentante nell’Unione del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, ovvero quel “professionista” (nel senso di figura professionale) la cui funzione e nomina è normata dal GDPR.

Il rappresentante nell’Unione nella pratica è colui che “agisce per conto del titolare o del responsabile del trattamento e li rappresenta” circa gli obblighi GDPR compliant.

Ma la problematicità di questo aspetto risiede nella scelta dello Stato membro in cui eleggere il Rappresentante che vi avrà sede. Infatti, l’art. 27, par. 3 – GDPR, a tal proposito, espressamente che “il rappresentante è stabilito in uno degli Stati membri in cui si trovano gli interessati i cui dati personali sono trattati in relazione all’offerta di beni o servizi o il cui comportamento è controllato”. In altri termini, conta il criterio della scelta del luogo in cui avviene il trattamento.

A questo punto, c’è da chiedersi se con riferimento a quanto abbiamo finora trattato, si applica o meno questa regola dettata dal GDPR? La risposta, a nostro avviso, è affermativa. Attendiamo tuttavia le prime applicazioni a suffragarci in questa tesi.

Conclusioni

Il GDPR in vigore da otto anni, e pienamente operativo da quasi sei, si è prefissato un preciso obiettivo: quello di rafforzare la protezione dei dati personali dei cittadini della Unione europea e dei residenti, sia all’interno che all’esterno dei confini europei, sì evocando la ratio dell’intero impianto che risiede per l’appunto nel lasciare che i dati all’interno della UE circolino liberamente e al di fuori altrettanto, nella misura in cui siano adeguatamente protetti.

Da qui l’importanza delle decisioni di adeguatezza.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 4