LE LINEE GUIDA

Legittimo interesse, l’EDPB chiarisce i confini di applicabilità e la centralità dell’accountability



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Le linee guida sul legittimo interesse, appena pubblicate dall’EDPB e ora in consultazione pubblica fino al 20 novembre, offrono una visione integrata e articolata che ne chiarisce i confini di applicabilità, definendo i criteri per un bilanciamento adeguato tra le necessità del titolare e la tutela degli individui. I punti cardine

Pubblicato il 10 ott 2024

Francesca Niola

Ph.D Researcher, Sapienza Università di Roma – Fellow ISLC, Università di Milano



Legittimo interesse linee guida EDPB

Le Linee Guida 1/2024 dell’European Data Protection Board (EDPB), la cui pubblicazione – avvenuta il 9 ottobre 2024 – era attesa con grande interesse dalla comunità giuridica e dagli operatori del settore, affrontano una delle questioni più dibattute e cruciali del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR): il principio del legittimo interesse quale base giuridica per il trattamento dei dati personali.

Sin dall’entrata in vigore del GDPR, l’art. 6(1)(f) ha costituito un pilastro fondamentale, capace di dare respiro alle esigenze operative dei titolari del trattamento, ma al contempo richiedendo un’attenta ponderazione rispetto ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati.

L’EDPB ribadisce la centralità dell’accountability

Queste nuove linee guida vanno oltre una semplice lettura testuale della norma: offrono una visione integrata e articolata che chiarisce i confini di applicabilità dell’interesse legittimo, definendo i criteri per un bilanciamento adeguato tra le necessità del titolare e la tutela degli individui.

È evidente, infatti, come il legittimo interesse non possa essere invocato in maniera superficiale o strumentale: esso richiede l’adozione di misure proporzionate e una documentazione rigorosa che giustifichi la scelta di questa base giuridica rispetto ad altre più invasive, come il consenso esplicito.

La guida sottolinea, inoltre, la centralità del principio di accountability, che impone al titolare di dimostrare concretamente la legittimità del trattamento, evitando interpretazioni elastiche che potrebbero compromettere la protezione dei dati personali.

In questo senso, le ultime Linee Guida rappresentano un tentativo di riportare l’uso del legittimo interesse entro una cornice più rigorosa e controllata, offrendo ai titolari una bussola interpretativa, ma non derogando ai principi fondamentali che animano il GDPR.

L’analisi si articolerà in una discussione critica dei criteri richiesti per la legittimità del trattamento, esaminando in dettaglio il concetto di “interesse legittimo”, la necessità del trattamento e il bilanciamento con i diritti degli interessati, inclusi gli obblighi di trasparenza e documentazione.

Inoltre, verranno evidenziati i contributi della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) nel delineare i confini del legittimo interesse, offrendo una lettura integrata e aggiornata di un tema che si colloca al crocevia tra diritto alla protezione dei dati e libertà economiche dei titolari.

Analisi dei criteri richiesti per la legittimità del trattamento

Come anticipato, il fondamento giuridico è costituito dall’art. 6(1)(f) del GDPR. Questo è spesso considerato una base flessibile ma che deve essere applicata con estrema cautela e rigore.

Infatti, le Linee Guida ribadiscono che per invocare legittimamente l’art. 6(1)(f), devono essere soddisfatte tre condizioni cumulative: l’esistenza di un interesse legittimo del titolare o di un terzo, la necessità del trattamento per perseguire tale interesse e un adeguato bilanciamento tra quest’ultimo e i diritti fondamentali dei soggetti interessati.

Questa base giuridica non può essere scelta come opzione di “ultimo ricorso” quando altre basi legali non sono applicabili; al contrario, essa richiede una valutazione approfondita e documentata di tutte le alternative disponibili, privilegiando quelle che risultano meno invasive per i diritti degli individui.

Valutazione trasparente dei rischi e dei benefici del trattamento

L’EDPB sottolinea la necessità di un’analisi trasparente, che includa una valutazione comparativa dei rischi e dei benefici del trattamento, evidenziando che il titolare deve essere in grado di dimostrare la legittimità della propria scelta in ogni momento.

L’interesse legittimo non può mai prevalere su quelli degli individui

A tal fine l’EDPB attinge in modo significativo alla giurisprudenza della CGUE, che ha contribuito a chiarire il delicato equilibrio tra gli interessi del titolare del trattamento e i diritti degli interessati. In diverse sentenze, la Corte ha stabilito che l’interesse legittimo non può mai prevalere automaticamente su quelli degli individui, richiedendo una giustificazione solida e una prova tangibile del rispetto del principio di proporzionalità.

Questo approccio si riflette nelle raccomandazioni dell’EDPB, che richiama i titolari a evitare qualsiasi semplificazione o superficialità nell’invocare questa base giuridica.

Di conseguenza, per il regolatore europeo, la valutazione del bilanciamento non deve limitarsi a considerazioni astratte ma deve essere contestualizzata rispetto alla natura dei dati trattati, alle finalità perseguite e al contesto specifico del trattamento.

Solo attraverso una documentazione meticolosa e una ponderazione effettiva dei diritti in gioco, il principio del legittimo interesse può essere invocato in modo conforme ai requisiti normativi stabiliti dal GDPR e alle interpretazioni fornite dalla giurisprudenza e dalle autorità europee.

Un chiarimento rigoroso di “interesse legittimo”

Le Linee Guida 1/2024 dell’European Data Protection Board (EDPB) forniscono una chiarificazione rigorosa su cosa costituisca un “interesse legittimo” ai sensi dell’articolo 6(1)(f) del GDPR.

Secondo l’EDPB, per qualificarsi come legittimo, l’interesse invocato deve essere concreto e giuridicamente valido, non un semplice intento astratto o una finalità vaga. In altre parole, l’interesse deve essere chiaramente identificato e strettamente collegato alle specifiche esigenze operative del titolare del trattamento, non potendo quindi basarsi su mere supposizioni o prospettive future non dimostrate.

La guida sottolinea che l’interesse deve essere presente al momento del trattamento e supportato da una motivazione concreta e attuale.

Gli esempi dell’EDPB su interessi considerati accettabili

Per meglio delineare i confini di questo concetto, l’EDPB fornisce esempi di interessi considerati accettabili. Tra questi, rientrano la prevenzione delle frodi e la protezione della sicurezza dei sistemi informatici, situazioni in cui il trattamento dei dati si rivela essenziale per tutelare interessi legittimi del titolare o di terzi.

Tuttavia, non tutti gli interessi economici possono essere qualificati come legittimi. Ad esempio, se un trattamento dei dati mira unicamente all’ottimizzazione dei profitti, ma comporta un impatto eccessivo sui diritti e le libertà degli interessati, l’EDPB considera che tale interesse non possa essere invocato come legittimo.

Il ruolo cruciale della proporzionalità

In questo contesto, la proporzionalità assume un ruolo cruciale: l’interesse legittimo deve essere bilanciato in modo rigoroso con i diritti degli individui, considerando la necessità del trattamento e la possibilità di adottare alternative meno invasive.

Solo quando il titolare può dimostrare che non esistono mezzi altrettanto efficaci per perseguire il proprio obiettivo senza ricorrere al trattamento, l’interesse può dirsi legittimo. L’attenzione dell’EDPB si focalizza quindi su una documentazione scrupolosa di questo bilanciamento, rendendo trasparente il processo decisionale e garantendo la possibilità per gli interessati di comprendere le ragioni del trattamento.

La valutazione della necessità del trattamento dei dati rappresenta un passaggio cruciale nell’applicazione dell’articolo 6(1)(f) del GDPR, così come delineato dall’European Data Protection Board (EDPB).

L’elemento della necessità impone al titolare del trattamento un obbligo di rigorosa giustificazione: i dati personali possono essere trattati solo laddove non vi siano alternative meno invasive in grado di conseguire lo stesso risultato.

Questo principio esprime la natura intrinsecamente proporzionale della disciplina del GDPR, che mira a garantire un equilibrio tra l’interesse legittimo del titolare e la protezione dei diritti degli interessati.

Un’analisi specifica per valutare la necessità del trattamento

Le Linee Guida sottolineano che la necessità del trattamento non può essere determinata in maniera astratta o generica, ma deve risultare da un’analisi specifica, che consideri l’obiettivo concreto perseguito.

Ad esempio, se un’azienda afferma che il trattamento dei dati è indispensabile per migliorare la sicurezza delle informazioni, deve dimostrare che le misure adottate sono le uniche in grado di garantire tale risultato, senza possibilità di adottare mezzi alternativi meno invasivi. Solo in tal caso, il trattamento può considerarsi “strettamente necessario” ai sensi dell’articolo 6(1)(f).

Il criterio della necessità si traduce in una valutazione comparativa tra le diverse modalità di raggiungere l’obiettivo desiderato. Se esistono metodi alternativi che permettono di raggiungere lo stesso risultato senza implicare l’uso di dati personali o utilizzando una quantità minore di informazioni, tali alternative devono essere preferite.

Questo concetto di “minimizzazione” riflette l’essenza del GDPR, che privilegia un approccio prudente e responsabile alla gestione dei dati.

L’analisi dell’EDPB si focalizza, pertanto, sull’esame delle circostanze specifiche del caso concreto. La guida incoraggia i titolari a documentare accuratamente le ragioni che rendono necessario il trattamento, dimostrando che non vi siano opzioni meno invasive per il raggiungimento dello stesso fine.

Questo processo, che richiede trasparenza e attenzione, deve essere condotto in conformità ai principi di proporzionalità e adeguatezza, così come stabiliti dal GDPR.

Approccio meticoloso per il bilanciamento tra interessi e diritti

L’European Data Protection Board (EDPB) delinea un approccio meticoloso per il bilanciamento tra gli interessi legittimi del titolare del trattamento e i diritti fondamentali degli interessati.

La metodologia dell’EDPB richiede che il titolare consideri diversi fattori per stabilire se il proprio interesse legittimo possa prevalere senza compromettere i diritti dei soggetti interessati. Tra questi fattori spiccano la natura dei dati trattati, il contesto specifico del trattamento, e l’impatto potenziale su chi è coinvolto.

Il bilanciamento non si esaurisce in una mera formalità, ma richiede un’analisi dettagliata e ben documentata. Il titolare deve dimostrare di aver considerato l’impatto del trattamento sui diritti alla privacy, alla dignità e alla libertà degli interessati.

Solo se tali diritti non risultano indebitamente compromessi, l’interesse legittimo può essere utilizzato come base legale.

Questa documentazione non solo garantisce trasparenza, ma rappresenta anche un elemento chiave per la conformità del trattamento e la sua giustificabilità di fronte alle autorità di controllo.

Un ruolo centrale in questo processo è attribuito alle ragionevoli aspettative degli interessati. Le Linee Guida precisano che gli interessati devono essere consapevoli della possibilità che i loro dati siano utilizzati per specifiche finalità, soprattutto in presenza di un rapporto preesistente tra titolare e soggetto. Ad esempio, se esiste una relazione commerciale preesistente, gli interessati potrebbero ragionevolmente aspettarsi che i loro dati siano trattati per finalità come il marketing diretto.

Misure concrete per mitigare gli impatti del trattamento

L’EDPB raccomanda, inoltre, l’adozione di misure concrete per mitigare gli impatti negativi del trattamento.

Strumenti come la pseudonimizzazione, la riduzione della quantità di dati trattati o la limitazione dei tempi di conservazione possono essere essenziali per attenuare l’impatto sugli interessati e rafforzare la legittimità del trattamento.

Tali misure non solo favoriscono il rispetto del principio di minimizzazione, ma contribuiscono a bilanciare in modo più equo gli interessi in gioco, dimostrando che l’interesse del titolare non prevarica in modo sproporzionato sui diritti degli individui coinvolti.

Trasparenza, pilastro essenziale per il trattamento equo dei dati

Infatti, le Linee Guida pongono particolare enfasi sul principio di trasparenza, considerandolo un pilastro essenziale per garantire un trattamento equo dei dati personali.

La trasparenza impone ai titolari di trattamento di fornire agli interessati informazioni precise e facilmente accessibili riguardo alle finalità del trattamento, alle modalità con cui vengono trattati i dati e alla base giuridica invocata, come l’interesse legittimo ai sensi dell’articolo 6(1)(f) del GDPR.

Questo obbligo di chiarezza non è una mera formalità: costituisce una condizione preliminare affinché i soggetti interessati possano valutare in maniera consapevole la liceità del trattamento che li coinvolge. Solo attraverso una corretta informazione, infatti, gli interessati possono esercitare pienamente i propri diritti e comprendere le ragioni per cui i loro dati sono raccolti e utilizzati.

I diritti riconosciuti agli interessati

Tra i diritti fondamentali riconosciuti agli interessati spicca il diritto di opposizione, che assume una valenza particolarmente rilevante quando il trattamento si basa su un interesse legittimo del titolare.

Le Linee Guida chiariscono che, qualora un interessato si opponga al trattamento, il titolare è tenuto a sospendere il trattamento stesso, a meno che non possa dimostrare la prevalenza del proprio interesse.

Tale prevalenza deve essere supportata da una documentazione che evidenzi le misure adottate per mitigare gli effetti potenzialmente dannosi del trattamento, come la pseudonimizzazione o la limitazione della conservazione dei dati.

Questo processo di bilanciamento richiede al titolare di provare in modo analitico che il proprio interesse non comprometta in maniera sproporzionata i diritti alla riservatezza e alla protezione dei dati personali degli interessati.

Le Linee Guida dell’EDPB insistono anche sul diritto di accesso e di cancellazione dei dati, che consente agli interessati di avere un controllo concreto sui propri dati personali.

Il diritto di accesso garantisce la possibilità di conoscere quali dati sono trattati e per quali finalità, mentre il diritto di cancellazione permette di richiedere la rimozione dei dati non più necessari o trattati in modo illecito.

Marketing diretto e legittimo interesse

La possibilità di esercitare tali diritti si inserisce in un quadro di accountability che obbliga i titolari a dimostrare non solo la conformità del trattamento alle disposizioni del GDPR, ma anche l’efficacia delle misure adottate per tutelare i diritti degli interessati.

Facciamo qualche esempio. In tema di marketing diretto, le Linee Guida ammettono che l’interesse legittimo possa costituire una base giuridica, ma solo a condizione che gli interessati siano messi nella posizione di opporsi facilmente al trattamento.

Questa opposizione deve essere resa agevole e gratuita, riflettendo un equilibrio tra l’interesse del titolare a promuovere i propri servizi e la tutela della sfera privata degli interessati.

Il titolare deve, inoltre, fornire informazioni chiare sulle finalità del trattamento, in modo che l’individuo sia consapevole dei propri diritti e delle modalità di esercizio degli stessi.

I trattamenti condotti dalle autorità pubbliche

Quanto ai trattamenti condotti dalle autorità pubbliche, le Linee Guida evidenziano la loro natura eccezionale nell’uso dell’art. 6(1)(f).

La giustificazione di un interesse legittimo per un ente pubblico è possibile solo in situazioni specifiche, poiché la normativa europea prevede generalmente altre basi giuridiche più adeguate, come l’interesse pubblico o l’esercizio di poteri ufficiali.

In questi casi, è imprescindibile che l’autorità dimostri un bilanciamento rigoroso tra l’interesse perseguito e i diritti fondamentali degli interessati, con una valutazione trasparente dell’impatto del trattamento.

Le sfide dell’AI e dei trattamenti automatizzati

L’adozione di tecnologie emergenti, come l’intelligenza artificiale e i sistemi di trattamento automatizzato di dati su larga scala, pone nuove sfide interpretative rispetto all’equilibrio tra interessi legittimi e diritti degli interessati.

Le Linee Guida suggeriscono la necessità di un continuo aggiornamento delle pratiche di valutazione, affinché l’applicazione del legittimo interesse resti compatibile con le dinamiche tecnologiche in evoluzione.

La capacità di bilanciare l’efficacia degli strumenti tecnologici con la protezione della privacy costituisce un aspetto cruciale per garantire il rispetto delle finalità del GDPR anche nei contesti più avanzati.

Conclusioni

La trasparenza nel bilanciamento dei diritti e la capacità di dimostrare l’applicazione di principi come la minimizzazione dei dati sono fondamentali per assicurare la conformità normativa e per prevenire potenziali contestazioni da parte degli interessati o delle autorità di controllo.

In un quadro normativo che evolve insieme alla tecnologia, questa metodologia non solo promuove la tutela dei diritti individuali, ma rappresenta anche un segno di responsabilità verso un trattamento dei dati personale consapevole e rispettoso.

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