L’Autorità Garante per della Concorrenza e del Mercato ha condannato Meta per violazione del “Decreto dignità” nella parte in cui vieta di pubblicizzare in Italia giochi con vincita in denaro, c.d. gambling e betting.
Oltre al pagamento della sanzione amministrativa di 750mila euro, in favore nel nostro erario, Meta dovrà adoperarsi concretamente per impedire che gli autori delle sponsorizzazioni su Facebook, oggetto della contestazione mossa, possano reiterare la pubblicazione di annunci simili o equivalenti, in buona sostanza contenenti promozioni di giochi e scommesse con premi in denaro.
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Cosa prevede la normativa: il “Decreto dignità”
La normativa di riferimento è il Decreto Legge n. 87/2018 contenente disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.
In particolare, per quel che attiene la condanna di Meta, viene in rilievo l’articolo 9 a tutela dei consumatori, emanato con lo scopo di arrestare – o comunque contingentare – il fenomeno della ludopatia impedendo attività di pubblicità, diretta o indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro “comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet”, nonché ogni tipo di sponsorizzazione di eventi, attività, manifestazioni, prodotti o servizi, compresa l’esposizione di segni distintivi con lo scopo di promuovere giochi e scommesse che possa “istigare” alla dipendenza al gioco d’azzardo. Tale norma ha natura imperativa e non è ammessa alcuna deroga convenzionale.
È di contro ammessa la lotteria statale ad estrazione differita e tutte le manifestazioni a premio (concorsi e operazioni a premio) previste dal d.P.R. n. 430/2001 (o anche detti contest sia online che offline).
La violazione di questa legge comporta la condanna ad una sanzione minima di 50 mila euro che viene aumentata in base al 5% del valore della sponsorizzazione illecita.
Per chiarire maggiormente il perimetro di illiceità in materia di offerta di gioco a pagamento l’AGCM – con delibera n. 132/19/CONS del 18 aprile 2019 – ha emanato delle linee guida in attuazione dell’art. 9 della citata normativa, tra cui i seguenti punti principali:
- ogni annuncio avente valore commerciale/promozionale o informativo viene valutato dall’Autorità tenuto conto delle “modalità di confezionamento del messaggio” (es. linguaggio utilizzato, elementi grafici o acustici, contesto di diffusione ecc.);
- non hanno rilievo, ai fini della determinazione di illiceità, né il consenso preventivo rilasciato dal giocatore/utente all’invio di comunicazioni commerciali riguardanti il gioco a pagamento, né un qualsiasi altro comportamento concludente in tal senso;
- sono ammesse le sole informazioni con finalità puramente descrittive – quindi senza finalità di promozione – rese disponibili nei siti di gioco o nei punti fisici di gioco, riguardanti le quote, il jackpot, le probabilità di vincita, le puntate minime, gli eventuali bonus offerti, purché effettuate nel rispetto dei principi di continenza, non ingannevolezza, trasparenza nonché assenza di enfasi promozionale;
- è ammesso l’utilizzo di servizi gratuiti forniti dai motori di ricerca e marketplace (es. Google Play ed Apple store) finalizzati all’indicizzazione mediante algoritmo dei giochi a pagamento (previo inserimento della relativa query da parte dell’utente).
Cosa ha fatto Meta
Meta ha diffuso sul proprio social network, Facebook, una serie di contenuti sponsorizzati (video e immagini, collegamenti ipertestuali etc.) finalizzati alla promozione di diversi giochi e scommesse online con vincita in denaro.
In particolare ha permesso la sponsorizzazione di:
- un video in cui veniva mostrata la facilità di un gioco e del relativo accredito di soldi (attraverso il portale PayPal) anche mediante la dicitura inequivoca e persuasiva “tutta l’Italia sta giocando installa ora”;
- un video ed immagini tesi ad ingenerare un facile convincimento circa l’alta probabilità di vincita presso un nuovo casinò online, nonché diciture inequivocabili che spingevano ad effettuare il primo deposito ricevendo un “bonus di giocate pari al 100% dello stesso…per il solo mese corrente, la possibilità di vincere nel 95% delle giocate” per cui “quasi ogni giro può portare alla vittoria”, invitando gli utenti ad installare l’applicazione di gioco;
- un’immagine raffigurante delle fiches da Casinò, carte da poker e relativi gettoni con la descrizione “I migliori giochi in Italia” e il link “Gioca ora” in cui veniva spiegato come giocare presso il portale, registrandosi e ottenendo un bonus di benvenuto pari al 100% del deposito effettuato;
- due video, di cui il primo relativo alla possibilità di vincite “solo per italiani” corredato di link di accesso e immagini di slot machine online, banconote e notifiche di avvenuti bonifici da parte di un istituto di credito italiano afferenti a ingenti vincite in denaro; il secondo invitava a scaricare un’app con possibilità di il 95% delle giocate, con l’annuncio che “quasi ogni giro può portare alla vittoria” ed invitava gli utenti – con varie immagine persuasive – ad effettuare il primo deposito ricevendo un bonus di giocate pari al 100% dello stesso.
La difesa di Meta
Stante la dichiarata disponibilità a collaborare con l’Autorità e a rimuovere tutti i contenuti sia oggetto di contestazione che quelli successivi analoghi o simili (nella misura in cui violano le proprie policy), la principale argomentazione difensiva presentata da Meta Platforms Ireland Limited ad AGCM si è incentrata sulla propria assenza di responsabilità visto e considerato il ruolo di hosting provider c.d. “passivo” (e non come e-commerce ai sensi del Decreto Legislativo n. 70/2003).
In altri termini, Meta eccepisce l’assenza di obblighi di legge di sorveglianza e ispezione ex ante in relazione a milioni di contenuti immessi dagli utenti sul Servizio Facebook, e di conseguenza (a suo dire) “non può essere ritenuta responsabile dei contenuti per il suo tramite diffusi”.
Le ragioni della sanzione
Sul punto AGCM fa luce su un elemento dirimente dimostrando il contrario delle asserzioni di Meta e, quindi, il ruolo “attivo” della piattaforma nella misura in cui fornisce direttamente un servizio ai business mirato a promuovere le loro attività di gambling e betting.
La prova schiacciante si rinviene nella sezione dedicata a tale fornitura, ovvero il Transparency Center, ove Meta illustra la propria policy pubblicitaria, in particolare dichiara che “le inserzioni che promuovono gioco d’azzardo e gaming online in cui sia richiesto un valore monetario per giocare (inclusi contanti o valute digitali/virtuali, ad esempio i bitcoin) e vi sia in palio un valore monetario di qualunque genere sono consentite solo previa autorizzazione scritta da parte nostra”.
A ciò si aggiunga la nota regola di Facebook di pubblicazione degli annunci non prima di 24 ore dalla creazione degli stessi da parte dell’utente, proprio per dare la possibilità materiale all’hosting di effettuare i dovuti controlli conformemente alle proprie “normative”.
Oltretutto, è previsto il controllo da parte di persone fisiche, sia addette all’analisi finalizzata a migliorare i propri sistemi automatizzati, sia direttamente incaricate, in alcuni casi, dell’analisi manuale delle inserzioni.
Sulla scorta di ciò, l’Autorità Garante ha configurato la fattispecie occorsa come integrante una chiara ed inequivocabile violazione dell’articolo 9 del Decreto Dignità quale divieto generale che introduce una responsabilità oggettiva in capo a una pluralità di soggetti tutti egualmente responsabili.
L’AGCM ribadisce, infatti, il principio secondo cui “al fine di poter invocare l’esenzione generale di responsabilità la piattaforma non deve essere in alcun caso a conoscenza dell’illiceità del contenuto trasportato né consentire in ogni caso la diffusione”. La conoscenza effettiva dell’illiceità dei contenuti trasportati rende, infatti, responsabile la piattaforma stessa a prescindere dalla segnalazione derivante dall’autorità amministrativa o giudiziaria competente”.
Appare evidente che Meta aveva – ed ha – modo e tempo per prendere contezza dei contenuti degli annunci per cui essa stessa promuove la sponsorizzazione.
La sanzione comminata, di euro 750mila, tiene conto dell’elevato grado di gravità della violazione, in ragione del bene vita della salute protetto dal suddetto art. 9; del rischio ancora attuale che annunci analoghi o simili possano essere pubblicati anche a seguito del provvedimento AGCM; della struttura del colosso idonea a garantire una puntuale osservanza delle disposizioni e, infine, delle condizioni economiche di Meta tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria.
Questa misura si pone, per la prima volta, come monito per ogni piattaforma che da oggi, a maggior ragione, dovrà assumere un ruolo attivo nel controllo preventivo di inserzioni relative a giochi d’azzardo ma anche un ruolo preventivo modificando le proprie informative in maniera esclusivamente descrittiva e priva di ogni elemento persuasivo e ingannevole per il consumatore.