E’ nato il primo codice di condotta sul telemarketing, ad oggi la nostra principale, forse sola, speranza di vincere contro gli illeciti che causano non solo tormento ma anche truffe a molti cittadini italiani.
Il Garante Privacy ha approvato il codice, a cui tutta la filiera del telemarketing ha aderito: call center, grandi committenti (come operatori telefonici), in primis.
Non è ancora in vigore perché deve ancora nascere l’Organismo di monitoraggio, un organismo indipendente chiamato a verificare l’osservanza del Codice di condotta da parte degli aderenti e a gestire la risoluzione dei reclami. Si attende questo passaggio, ancora con un intervento di Agcom, ma oggi è stato segnato un passo importante.
Indice degli argomenti
Che cos’è il codice di condotta contro il telemarketing abusivo
Spiega il Garante:
Le società che aderiranno al Codice, si impegneranno ad adottare misure specifiche per garantire la correttezza e la legittimità dei trattamenti di dati svolti lungo tutta la “filiera” del telemarketing.
- Dovranno raccogliere consensi specifici per le singole finalità (marketing, profilazione, ecc.), informare in maniera precisa le persone contattate sulle finalità per le quali vengono usati i loro dati, assicurando il pieno esercizio dei diritti previsti dalla normativa privacy (opposizione al trattamento, rettifica o aggiornamento dei dati).
- Introdotte inoltre regole per contrastare il fenomeno del “sottobosco” dei call-center abusivi. Il Codice di condotta stabilisce infatti che nei contratti stipulati dall’operatore con l’affidatario del servizio dovrà essere prevista una penale o la mancata corresponsione della provvigione per ogni vendita di servizi realizzata a seguito di contatto promozionale senza consenso.
- Le società saranno tenute ad effettuare una valutazione di impatto nel caso svolgessero trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, che comportano un’analisi sistematica e globale di informazioni personali.
I limiti applicativi
Ricordiamo che il Codice si applicherà solo al telemarketing verso persone fisiche (privati, professionisti o imprese individuali che siano), non riguarderà altre forme di comunicazione che possono comunque utilizzare il numero telefonico (come SMS o messaggistica elettronica) e, infine, non copre sondaggi o ricerche di mercato effettuati senza fini commerciali.
Perché il codice di condotta è un grande risultato
Come dice il Garante, il Codice approvato è davvero un grande risultato: grazie allo sforzo di tutti i soggetti coinvolti, esperti, stakeholder e operatori del settore (davvero tanti, se vediamo le associazioni di categoria coinvolte), si è arrivati a un inedito testo di co-regolazione del settore, cioè frutto della trattativa tra parti private e autorità pubbliche (il Garante).
Anche a livello europeo, è altrettanto inedito un codice di condotta in questo ambito, ai sensi dell’art. 40 GDPR. Basti ricordare che ad es. in Spagna l’AEPD (l’autorità omologa del Garante) ha approvato anni fa un codice di condotta sull’attività pubblicitaria, un testo però tutto sommato breve e un po’ generico.
Qui invece troviamo uno strumento articolato, pensato a fronte dei tanti casi che periodicamente purtroppo il Garante deve esaminare e sanzionare. Un testo che può davvero fare una differenza nella difesa delle persone, tempestate dalle continue chiamate di telemarketing selvaggio e che – finora – nemmeno la sudata riforma del Registro pubblico per le opposizioni, l’anno scorso, ha arginato. Tanto che è dovuto intervenire il Garante con un suo supporto di segnalazione per le chiamate ricevute in violazione dell’iscrizione al RPO. Il Codice di condotta va ad aggiungersi, quale strumento suppletivo di disciplina volontaria, introducendo per tutti gli aderenti regole comuni di un certo peso.
I punti più importanti
Il testo del codice è denso e andrà approfondito nel tempo. Da subito possiamo però salutarne alcune come iniziative di grande potenziale effetto: quelle di prequalifica dei fornitori responsabili (pensiamo ai call center per esempio, che dovranno implementare misure di controllo contro “numerazioni-civetta”) e di screening delle liste contatti tramite proprie blacklist (per evitare di ricontattare soggetti che già si sono opporti o hanno revocato il consenso).
Il controllo della cosiddetta “filiera” del telemarketing viene regolato da apposite misure per garantire di operare secondo procedure corrette, ad es. la piattaforma del titolare dedicata alla registrazione delle proposte di contratto sarà improntata a tracciabilità e autenticazione, inoltre sono dettate procedure per il controllo dell’origine del contratto cliente.
Un forte disincentivo ai “furbetti” tra i call center è altresì il prevedere che, nei contratti con l’affidatario titolare dovrà essere prevista una forma di penale per le vendite realizzate senza consenso specifico.
In ambito più strettamente privacy, è positivo, tra i tanti aspetti, aver codificato la necessaria distinzione granulare e correttamente impostata dei consensi marketing, così come il fatto che l’utente già nel corso della chiamata possa opporsi o revocare il consenso, senza che sia gravato di ulteriori azioni da compiere (fattispecie di recente proprio sanzionata dal Garante). Idem per la fase informativa telefonica: il titolare dovrà mettere a disposizione appositi script a contenuto minimo obbligato, in una sorta di “primo strato” informativo minimo.
Andrea Michinelli, avvocato esperto di privacy nelle tlc
Che succede ora: vittoria?
Presto per cantare vittoria, perché se da una parte è bene che tanti soggetti si siano messi d’accordo ora bisognerà verificare che il meccanismo funzioni. Certo fa differenza che siano regole che si sono dati gli stessi operatori del settore.
C’è più speranza insomma che stavolta le regole siano rispettate, posto che – com’è noto a tutti – quelle del nuovo registro delle opposizioni sono spesso ignorate.
In altre parole ora abbiamo regole che entrano nel merito dei meccanismi economici del telemarketing trovando soluzioni pratiche e attuative anti-furbetti. La certezza di una vittoria però l’avremo solo con l’entrata in vigore del codice con il suo organismo di monitoraggio.
Un punto debole può essere la difficoltà (e le lungaggini annesse) di identificare responsabilità in caso di presunti abusi. Il Garante privacy ci mette anni per accertarle. Se il nuovo organismo sarà subissato di segnalazioni di illeciti, come potrà farvi fronte e assicurare insomma il rispetto delle regole? Il rischio del “liberi tutti” è sempre in agguato in fenomeni complessi, articolati, con tanti soggetti e interessi in gioco.
Staremo a vedere.