Con il DPCM del 17 dicembre scorso sono state introdotte ulteriori novità in tema di green pass e delle relative modalità di verifica e revoca dei certificati.
Continua, incessante, il profluvio normativo in tema di green pass e misure per il contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
In attesa dell’imminente ulteriore giro di vite al vaglio dell’esecutivo, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale[1] il DPCM del 17 dicembre scorso in ordine alle disposizioni attuative del decreto legge 26 novembre 2021, n. 172. Il provvedimento, che modifica in parte il DPCM del 17 giugno 2021 con cui sono state definite le modalità di verifica delle “Certificazioni verdi Covid-19” (c.d. green pass), si occupa anche di definire le regole per il controllo del rispetto dell’obbligo vaccinale – che in ragione della sede che ci ospita non approfondiremo nel dettaglio – nei contesti in cui è stato previsto. Vediamo i dettagli.
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Verifiche Green pass, cosa dice il decreto
Il decreto arriva a seguito del parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali[2] e, come ivi specificato, è stato formulato anche sulla base delle indicazioni da quest’ultimo fornite nell’ambito delle interlocuzioni intercorse con il Ministero della salute. Con il decreto trova finalmente attuazione la revoca delle certificazioni verdi rilasciate a soggetti poi risultati positivi al SARS-CoV-2. Non di rado, ultimamente, gli organi di stampa hanno acceso i riflettori su casi di possesso di green pass validi da parte di soggetti risultati positivi: una circostanza paradossale e contraria allo scopo di contenimento dei contagi per il quale il green pass è stato introdotto (almeno in linea teorica, a giudicare dalla continua risalita dei contagi).
Come funziona il meccanismo di revoca green pass
A ben vedere, tuttavia, la possibilità di una temporanea invalidità era stata prevista fin dalla conversione in legge del decreto[3] con cui le certificazioni verdi sono state introdotte nel nostro Paese: nella legge 87/2021 si legge, infatti, come il green pass “cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l’interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2”. Senza addentrarci nei dettagli tecnici che connotano il meccanismo di revoca, comunque ben descritti all’interno del provvedimento, occorre tuttavia sottolineare come ciò possa anche avvenire in caso di green pass “rilasciati od ottenuti in maniera fraudolenta o a seguito della sospensione di una partita di vaccino anti COVID-19 risultata difettosa”[4].
In tutti i casi è la Piattaforma Digital Green Certificate (PN-DGC) a generare la revoca delle certificazioni e altresì a darne comunicazione al diretto interessato mediante una notifica, per tramite dei dati di contatto eventualmente disponibili. Nell’ipotesi di accertamento della positività del soggetto poi, la revoca sarà “annullata automaticamente a seguito dell’emissione della certificazione verde COVID-19 di guarigione dalla positività che l’ha generata”[5]. Appare utile sottolineare come “sin dai lavori preparatori del […] DPCM del 17 giugno 2021 il Garante [avesse] evidenziato l’estrema importanza dell’istituto della revoca della certificazione verde, considerando la stessa essenziale per garantire l’efficacia dell’azione di sanità pubblica realizzata attraverso l’uso delle certificazioni verdi e, al contempo, per assicurare l’esattezza e l’aggiornamento dei dati trattati dalla PN-DGC”.
La consegna spontanea del Green pass
Una seconda novità afferisce al tema della spontanea consegna del proprio green pass al datore di lavoro da parte del lavoratore. Come già riportato in un precedente intervento[6], sia in ambito lavorativo pubblico che privato i nuovi commi 5 degli articoli 9-quinquies e 9-septies del D.L. 52/2021 (modificati, entrambi, per mano della legge 165/2021) hanno introdotto la possibilità per i lavoratori di “richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della certificazione verde COVID-19”, al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche dei green pass. “I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro”.
Decreto green pass lavoro: cosa cambia per le aziende con la conversione in legge
Una possibilità che si arricchisce ora di una nuova prescrizione per i datori di lavoro, ossia quella di dover effettuare “la verifica sulla perdurante validità della certificazione del lavoratore effettivamente in servizio mediante la lettura del codice a barre bidimensionale della copia in suo possesso”. La misura, se da un lato è volta a garantire un controllo più capillare sotto il profilo della perdurante validità dei green pass conservati e, dunque, cerchi di assicurare una maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro – aspetto già attenzionato dal Garante privacy – dall’altro lato rimette all’arbitraria scelta del datore di lavoro la frequenza con cui tali controlli dovranno essere effettuati, dato che non viene fornita una esplicita indicazione sul punto. Valgono, dunque, le regole generali che fin dall’emanazione del D.L. 127/2021 con cui è stato introdotto l’obbligo di green pass in ambito lavorativo, hanno consentito al datore – almeno nel contesto privato – di stabilire la cadenza delle verifiche effettuate a campione.
Il Green pass rafforzato
Anche il tema del green pass “rafforzato” (c.d. “super green pass”), infine, è stato oggetto del provvedimento in esame. Nel decreto viene specificato come i soggetti preposti con formale incarico alle attività di verifica, devono essere formati[6] tanto più con riferimento “alla possibilità di utilizzare […] la modalità di verifica limitata al possesso delle certificazioni verde Covid-19 di avvenuta vaccinazione o guarigione esclusivamente nei casi in cui la fruizione di servizi, lo svolgimento di attività e gli spostamenti siano consentiti dalla vigente legislazione ai soggetti muniti delle suddette certificazioni”.
La necessità di informazioni chiare ai controllori
Un’indicazione sicuramente corretta che, come si legge nel suo parere, tiene conto delle osservazioni formulate dal Garante sulla necessità di fornire istruzioni specifiche ai soggetti delegati ai controlli in merito alla possibilità di utilizzare la modalità di verifica “rafforzata” sull’app “VerificaC19” esclusivamente nei casi in cui ciò venga richiesto dalla legislazione vigente. Pare opportuno sottolineare come tale monito dovrà esser previsto non solo nei contesti in cui è richiesta la verifica del “super green pass”, ma ancor di più nell’ipotesi opposta: è soprattutto negli ambiti in cui non è richiesta la verifica della certificazione “rafforzata” che il controllore deve essere ben consapevole di doversi astenere dall’utilizzare una determinata modalità di controllo, che lo metterebbe nella condizione di conoscere informazioni eccedenti rispetto alle stesse finalità di verifica stabilite dalla normativa vigente.
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Note
G.U. Serie Generale n. 299 del 17 dicembre 2021. ↑
Provvedimento n. 430 del 13 dicembre 2021 (doc. web 9727220). ↑
Cfr. art. 9 D.L. 52/2021, convertito con modificazioni nella Legge 87/2021. ↑
Art. 1, comma 1, lett. e) DPCM 17 dicembre 2021. ↑
Art. 1, comma 1, lett. d) DPCM 17 dicembre 2021. ↑
Gli obblighi formativi per i soggetti delegati alle attività di controllo erano stati introdotti fin dal DPCM 17 giugno 2021, all’art. 13, comma 3. ↑