Secondo l’Anti-cybersquatting Consumer Protection Act statunitense, il cybersquatting consiste nel registrare o utilizzare un dominio Web in cattiva fede, per cercare di ricavare un guadagno economico da marchi registrati ed appartenenti ad altro soggetto.
I cybersquatter ottengono la maggior parte dei propri guadagni rivendendo questi domini a coloro che detengono i diritti sulle firme sfruttate.
A titolo di esempio si valuti questa situazione: la compagnia “Nome di Fantasia” sta per lanciare il prodotto “Fantastico”. Avviene un leak di informazioni, mesi prima del lancio, senza che la compagnia abbia registrato il dominio “fantastico.esempio”. Il cybersquatter acquista immediatamente tale dominio per rivenderlo poi all’azienda, ovviamente ad un prezzo estremamente più alto del semplice costo di registrazione.
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Tutte le varianti del cybersquatting
Si possono distinguere alcune tipiche tipologie di cybersquatting:
- Cybersquatting con intento criminoso. Si tratta della tipologia più comune; il cyber criminale registra il dominio con il solo scopo di ottenere un ricavo monetario, rivendendolo al legittimo proprietario dei diritti sul marchio.
- Typosquatting/punycode. Il cyber criminale registra un dominio con un piccolo errore ortografico nel nome rispetto al dominio originale (ad esempio, www.cybersecurlty360.it in luogo di www.cybersecurity360.it), quindi crea un sito di phishing che può essere utilizzato per spingere l’utente a condividere dati personali o a scaricare software contenente malware.
- Gripe sites. Si tratta di siti web creati ad hoc per schernire ed offendere persone, politici e grandi compagnie. Sul sito Webgripesites è elencata una serie di siti web contro i quali sono state intraprese azioni legali. Da notare che, comunque, i gripe sites possono essere talvolta legittimi, cioè quando ciò che viene trattato non è diffamante nei confronti del detentore dei diritti sul marchio utilizzato per comporre il nome del dominio.
- Name jacking. Il cyber criminale procede all’acquisto di un dominio con il nome di una persona, ad esempio, per Mario Rossi, mariorossi.com. Ciò permette, creando un opportuno sito, di dirigere le ricerche per tale persona al portale. Si possono immaginare chiaramente le conseguenze nel caso in cui il name jacking avvenga nei confronti di personaggi noti: gli utenti sarebbero spinti a visitare il sito web, generando traffico e venendo esposti a pericolo di phishing.
- Furto d’identità. I cyber squatter possono utilizzare tool automatizzati per acquistare i domini non rinnovati in seguito alla scadenza della registrazione. Se il legittimo proprietario non procede al rinnovo, il dominio diviene pubblicamente disponibile.
Cybersquatting: cosa dice la legge
Il cybersquatting è un reato nella maggior parte dei paesi industrializzati.
In Italia, chiunque ritenga che il proprio marchio venga utilizzato da un soggetto non autorizzato, si può rivolgere alla giustizia. Nonostante non sia ancora presente una legislazione specifica, tale casistica ricade generalmente nelle leggi per la tutela del marchio.
Da sottolineare che, secondo le policy ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), affinché un dominio venga considerato abusivo devono verificarsi i seguenti presupposti:
- l’autore del cybersquatting deve avere registrato il dominio con scopi disonesti;
- chi richiede la riassegnazione del dominio deve avere un chiaro diritto sullo stesso;
- il nome del dominio deve essere identico o confondibile con il nome o firma di chi ne richiede la riassegnazione.
Il sito web del nostro ministero della giustizia definisce il cybersquatting in questo modo: “Trattasi di atto illegale di pirateria informatica, che consiste nell’appropriarsi del nome di un dominio già esistente per poi rivenderlo ad un prezzo molto più alto” e lo indica come condotta criminale, facendo riferimento ai seguenti articoli e normative:
- art. 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi, di opere dell’ingegno o di prodotti industriali);
- art. 640 c.p. (truffa);
- art. 7 c.c. (diritto al nome);
- art. 2569 – 2574 c.c.;
- D.P.R. 795/1948;
- D.L. 480/1992;
- D.P.R. 595/1993;
- D.L. 189/1996 (normativa marchi e segni distintivi),
Nel caso di dispute sui domini “.it”, è necessario procedere avvisando l’anagrafe dei domini .it Registro.it (il NIC italiano) e procedere quindi alla lite con la controparte. Due sono le vie percorribili:
- arbitrato: si affida ad un collegio di arbitri esperti in materia di domini “.it” la risoluzione dell’opposizione;
- procedura di riassegnazione: viene condotta da appositi studi professionali chiamati “Prestatori del Servizio di Risoluzione delle Dispute” (PSRD), che verificano che il dominio non sia stato registrato in malafede. Tale procedura non impedisce il ricorso alla magistratura ordinaria. I PSRD devono rispondere a criteri di equità e trasparenza fissati da Registro.it
Nel caso di dispute su domini non “.it”, si va incontro a casistiche diverse a seconda del dominio di primo livello. Molte nazioni ad oggi condividono un set di regole basato su quelle indicate dal World Intellectual Property Organization (WIPO), chiamato Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP).
L’UDRP, nato su iniziativa dell’Arbitration e Mediation Center del WIPO, si occupa delle controversie riguardanti i domini .biz, .com, .info, .mobi, .name, .net e .org, con lo scopo di evitare il ricorso a tribunali. I registrar delle varie nazioni sono responsabili della gestione del processo di risoluzione della disputa presso UDRP.
I domini nazionali fanno invece sempre riferimento a quelle che sono le normative del paese di riferimento, seguendo però nella maggior parte dei casi le vie della mediazione o dell’arbitrato.
I consigli per difendersi dal cybersquatting
Per tutelarsi dal cybersquatting si consiglia, quindi, di:
- registrare i propri marchi presso l’Ufficio Brevetti e Marchi;
- verificare la scadenza dei propri domini e rinnovarli, onde non consentire l’acquisto da parte di terzi.
Inoltre, è opportuno designare un responsabile del dipartimento IT che si occupi della registrazione dei domini. Il suo compito sarà quello di aggiornare costantemente gli asset online dell’azienda e verificare le date di scadenza. A lui dovranno rivolgersi gli altri dipendenti per avvisarlo ogniqualvolta desiderino effettuare la registrazione di un nuovo dominio.
Se ci si avvale di un servizio esterno per la creazione di un sito o per l’assistenza, è importante che la registrazione del dominio non venga mai delegata a tale servizio.
Potrebbe essere utile anche avvalersi del rinnovo automatico della registrazione del dominio, se disponibile.
Infine, anche alla luce dell’entrata in vigore del GDPR e della Direttiva NIS, è necessario cancellare le informazioni presenti sui siti aziendali datati.