Negli ultimi anni si è assistito ad un imponente sviluppo tecnologico, dalle molte implicazioni sia etiche che pratiche, che ha toccato innumerevoli campi dell’esistenza, della vita di relazione, delle interazioni sociali e commerciali: in quest’ultimo settore, grande rilevanza hanno già assunto e sembrano poter assumere sempre più in futuro i c.d. NFT, ossia i Non-Fungible Token (gettone digitale non fungibile, non riproducibile).
NFT: come trasformarli in potente strumento contrattuale per professionisti
Indice degli argomenti
Cosa sono gli NFT
Questi token servono per identificare in modo univoco e sicuro un prodotto digitale, si avvalgono della blockchain e possono consistere in qualsiasi oggetto digitalizzato.
Essi vengono considerati e utilizzati, spesso, come vettori per comprare e vendere opere d’arte virtuali. L’opera viene prodotta usando un hash, poi memorizzato in una blockchain, con marca temporale associata.
Un NFT mantiene al suo interno le tracce delle vendite dell’hash, fin dal primo passaggio di proprietà. Chi vuole creare un NFT deve usare una blockchain e avere un wallet (portafoglio) digitale, con, all’interno, criptovaluta con cui finanziare il conio (i costi associati alla creazione di NFT sono le tasse del gas, le commissioni per l’apertura di un account su wallet e le commissioni di vendita) e scegliere una piattaforma su cui vendere la propria opera.
Il mercato degli NFT: opportunità e rischi
Sul mercato si contano diversi siti che consentono di scambiare opere d’arte: NiftyGateway, MarkersPlace, Rarible, SuperRare e OpenSea. Quest’ultimo, in particolare, si basa sulla blockchain Ethereum e richiede, dunque, il possesso di un portafoglio Ethereum per creare o acquistare i token. Tale piattaforma, tuttavia, spesso non garantisce controlli stringenti esponendosi al rischio di essere utilizzata per lo sfruttamento degli NFT a fini illeciti. Questi ultimi, infatti, a causa delle loro potenzialità, possono divenire bersaglio ovvero strumento per la commissione di reati.
Sotto il primo aspetto, è ormai pacifico che i Non-Fungible Token possano essere falsificati. Inoltre, è possibile, seppur non agevole, attaccare e accedere forzatamente in modo illegale all’area personale degli utenti sui mercati degli NFT, per poi trasferirli sui propri account.
Dopo tale operazione, il cyber criminale può vendere i token rubati su altri mercati e tentare di riciclare i proventi. Tuttavia, considerando che le transazioni sono su blockchain, sarà necessario servirsi di sistemi, ad esempio i mixer, per confondere le proprie tracce.
Sotto il secondo profilo, vale a dire l’NFT come strumento per la commissione di reati, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d’America, ammonendo sui rischi di un indebito utilizzo dei token, avrebbe individuato un maggior utilizzo degli stessi nei reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
L’indagine degli esperti ha fatto emergere, infatti, che l’arte virtuale ad alto valore economico potrebbe costituire un’ottima occasione per il riciclaggio di denaro sporco attraverso la tecnologia blockchain o costituire una fonte di finanziamento per gruppi terroristici.
Uno strumento per spostare valore, in assenza di controlli
Nelle Guidance sui crypto-assets del FATF (Financial Action Task Force), la definizione di NFT, anche se sembra ridurre di molto i rischi di riciclaggio, non li esclude totalmente. Nel documento, infatti, si legge che tali strumenti a seconda delle loro caratteristiche, non sono generalmente considerati virtual asset (VA); tuttavia, è importante considerare la natura degli NFT e la funzione da essi concretamente svolta, senza attribuire efficacia dirimente alla terminologia (anche di marketing) utilizzata. Alcuni NFT, apparentemente non VA, possono, invece, essere tali, se destinati, nella pratica, a scopi di pagamento o investimento, anche alla luce della rapida evoluzione dello spazio delle valute virtuali. Per tali ragioni, l’approccio funzionale è particolarmente rilevante nel contesto di NFT e altre risorse digitali simili.
Tuttavia, vi sono mercati di Non-Fungible Token, come il già menzionato OpenSea, nei quali è possibile generare e comprare NFT provenienti da ogni parte del mondo, realizzati su diverse blockchain, quali Ethereum o Polygon.
Tali attività possono avvenire anche al di là dei confini del mercato dove è stato generato il token: ciò permette di ampliare decisamente le potenzialità dell’NFT quale strumento per spostare valore, peraltro in assenza di controlli particolarmente stringenti.
Ad esempio, OpenSea supporta diversi wallet e uno di questi, Metamask, consente di acquistare e vendere crypto-asset senza alcuna procedura di adeguata verifica iniziale. Pertanto, in tale contesto si possono scambiare liberamente asset digitali che hanno un valore in criptovaluta convertibile su dei cripto-exchange.
Se l’exchange non effettua corretti controlli antiriciclaggio, spostare – rectius riciclare – valore con gli NFT è possibile e sicuramente più agevole del corrispettivo commercio delle opere d’arte fisiche. Infatti, a fronte della nota clausola di anonimità per gli acquisti di opere d’arte di alto valore, le difficoltà di trasporto e conservazione limitavano notevolmente la pratica illecita.
NFT e OpenSea, realtà innovative che aprono nuovi campi soprattutto in ambito giuridico: ecco quali
Il quadro normativo UE sugli NFT
La presenza di token immateriali idonei a fornire un effettivo vincolo di proprietà sulle opere d’arte e la mancanza di controlli di sicurezza in diversi mercati, risolverebbe tali criticità e darebbe nuova linfa alla pratica illecita. Sul punto, si forniscono due esempi, uno di natura normativa, l’altro di natura pratica.
Per quanto attiene al dato normativo, l’UE ha escluso l’applicabilità della proposta di Regolamento della Commissione Europea sui mercati delle criptovalute agli NFT, creando, di fatto, un vuoto normativo.
La posizione dell’Italia
Tale lacuna è stata solo parzialmente colmata, in via di principio, dall’Italia. Il nostro paese, attuando la Direttiva UE 843/2018 relativa a misure in materia di Anti-Money Laundering e Know Your Customer, avrebbe ricompreso nella definizione di “valuta virtuale” anche le rappresentazioni digitali di valore non utilizzate come mezzi di scambio, bensì detenute a scopo di investimento, a condizione che siano trasferite, memorizzate e scambiate elettronicamente, dunque, anche gli NFT.
Così operando un’estensione anche in relazione ai token degli obblighi inerenti all’antiriciclaggio.
Gli NFT e il finanziamento del terrorismo
Sotto il profilo pratico, risulta molto utilizzata la tecnica di creare due account separati, uno per la vendita e uno per l’acquisto, ad opera di uno stesso soggetto: egli acquisterà l’NFT da sé stesso, dando vita alla pratica definita c.d. wash-trading e utile per riciclare denaro e valore. Tuttavia, riciclare grandi quantità di denaro illecito attraverso NFT di alto valore potrebbe destare sospetti, a fronte di valori medi di poche centinaia di euro.
Ciò sposta l’attenzione sull’altra tipologia di illecito già supra menzionata: il finanziamento del terrorismo, facilmente praticabile utilizzando alcuni semplici accorgimenti. Si ipotizzi, ad esempio, che un gruppo terroristico abbia coniato degli NFT a tema su OpenSea e li abbia messi in vendita a 0,5 Ether, circa 500 euro l’uno al valore attuale.
Il finanziatore, dopo averne avuto notizia, caricherebbe il proprio wallet MetaMask con carta ricaricabile e pochi controlli. Con i limiti di 1000 euro al giorno, con un set di carte il finanziatore potrebbe acquistare molti NFT; pertanto, anche se il gruppo terroristico dovesse avere anche solo pochi supporter, sarebbe comunque in grado di raccogliere rapidamente svariate migliaia di euro in criptovalute, per lo più Ether.
Ether verrà poi convertito in criptovalute non tracciabili, come Monero, per poi comprare armi sul Dark Web. Tale ipotesi non è del tutto astratta, tant’è vero che fatti di cronaca confermano che gruppi nazifascisti si auto-finanziano con la vendita di gadget, ciò in un contesto in cui, come detto, né OpenSea né MetaMask presentano al momento processi di adeguata verifica della clientela.