L'approfondimento

Tabulati negati a un abbonato, il Garante privacy multa TIM per 150mila euro

L’abbonato aveva chiesto l’accesso ai propri tabulati per l’esercizio del proprio diritto di difesa in sede penale, ma TIM ha negato questa possibilità: è intervenuto il Garante privacy, sanzionando la società per 150mila euro per violazioni al GDPR

Pubblicato il 07 Dic 2021

Marina Rita Carbone

Consulente privacy

compliance gdpr

Il Garante Privacy ha sanzionato TIM per 150 mila euro dopo che la società ha negato ad un abbonato l’accesso ai propri tabulati telefonici, che si rendeva necessario per l’esercizio del proprio diritto di difesa in sede penale.

Trattasi di una sanzione molto interessante, in quanto rimarca l’importanza conferita dal Garante al diritto di accesso degli interessati riconosciuto dall’art. 15 GDPR e, più nello specifico, dall’art. 132 del Codice Privacy, per come modificato dal D.lgs. 101/18. L’importanza del provvedimento, assunto in urgenza, è demarcata /anche dal contesto e dalla finalità per le quali l’interessato richiedeva l’accesso ai propri tabulati, da ritenersi del tutto prevalente in quanto connessa all’esigenza di difendere i propri diritti in sede penale.

Tale eventualità, infatti, rappresenta un’esenzione al generalissimo divieto di produzione dei tabulati, proprio in virtù della rilevanza data al diritto di difesa in giudizio e alla necessità, per gli interessati, di affermare la propria innocenza.

Tim, la richiesta dell’interessato

Nel caso che ci occupa, il difensore dell’interessato esercitava le facoltà di richiesta di documentazione di cui all’art. 391-quater cpp, specificando che il suo assistito, condannato con decreto penale (allegato alla richiesta) si era opposto a detto decreto, dichiarandosi estraneo al reato contestatogli. In particolare, veniva chiarito, da parte del legale, come “le chiamate” cui si faceva riferimento nell’opposto decreto penale di condanna provenissero da un’utenza sì riconducibile all’interessato, ma in uso, all’epoca dei fatti, ad un soggetto diverso dallo stesso. Veniva avanzata pertanto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 15 GDPR e 132 Codice Privacy, una richiesta specifica, esplicita e congruente con il titolo di reato, a scopo difensivo.

L’intervento del Garante privacy

Detta richiesta faceva seguito ad un’istanza precedentemente presentata dall’interessato medesimo, cui TIM non aveva dato riscontro positivo. A fronte del mancato riscontro da parte di TIM, il legale si rivolgeva in urgenza al Garante, al fine di poter ricevere i tabulati in tempo utile per l’udienza del procedimento penale pendente. Come si legge nel provvedimento reso dal Garante, TIM “avrebbe dovuto garantire l’accesso “senza ingiustificato ritardo” con riguardo ai tabulati in uscita e, solo con riguardo alle chiamate in entrata”, come indicato nel provvedimento del 2 novembre 2005, rubricato “Accesso ai dati telefonici: garanzie per le chiamate in entrata”, limitandosi a verificare l’effettiva sussistenza di un collegamento tra la richiesta ed il procedimento penale a carico dell’istante, senza che si verificasse “alcun pregiudizio per l’interessato nelle more di tale verifica, non potendo sindacare la strategia del difensore”.

Data Governance Act: luci e ombre nella strategia europea sulla data economy

Lo stesso difensore segnalava come “considerato che le indagini possono ragionevolmente riguardare anche condotte ed interazioni connesse a quelle oggetto del procedimento penale pendente, può ben ritenersi che le istanze di accesso possano riguardare anche tabulati diversi da quelli individuati dall’autorità giudiziaria nella contestazione formulata. Non a caso, lo stesso modulo predi-sposto da Tim per siffatte richieste – come ha osservato il legale del segnalante – invitava l’istante a crociare una delle finalità ivi previste (fra cui quella di accesso ai sensi dell’art. 132) e, correttamente, non richiedeva invece di inserire una motivazione specifica a supporto della richiesta di determinati tabulati”.

Cosa dice il provvedimento del 2005 sull’accesso ai tabulati

Il citato provvedimento del Garante Privacy, ai sensi del quale occorre interpretare detto provvedimento, relativo proprio all’accesso ai dati telefonici, stabilisce che i dati relativi al traffico telefonico in entrata sono da ritenersi, a tutti gli effetti, dati di carattere personale, inerenti non solo agli abbonati o ai titolari di schede prepagate ma anche ad altri soggetti (persone fisiche chiamanti o chiamate diverse dall’abbonato, quali ad esempio familiari, amici, membri di una comunità, dipendenti). Ne consegue che, con riferimento all’esercizio dei diritti da parte degli interessati, si rende necessario bilanciare la delicatezza di tali dati con i diritti che l’istante intende far valere.

“Di regola”, afferma il Garante, “non è consentito rivolgersi al fornitore di un servizio di comunicazione elettronica per presentare ad esso, con riferimento ai dati telefonici, una delle varie istanze ai sensi dell´art. 7. In particolare, non è consentito ai dati identificativi di comunicazioni telefoniche in entrata. In via di eccezione, tuttavia, le richieste di esercizio dei diritti possono essere presentate, ed evase positivamente, quando comprovano che la risposta ad esse da parte del fornitore è necessaria per evitare “un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397” (art. 8, comma 2, lett.  f))”.

La richiesta di accesso, pertanto, poiché costituisce un’eccezione alla regola generale, è da ritenersi legittima nel caso in cui sia corredata da una motivazione che indichi l’intenzione di utilizzare i dati esclusivamente nell’ambito del procedimento penale. “Il richiedente”, continua il Garante, “deve altresì comprovare la necessità dell’accesso, documentando con idonei elementi al fornitore che il mancato accesso determinerebbe un pregiudizio effettivo e concreto allo svolgimento delle investigazioni difensive. Il pregiudizio che il richiedente deve documentare deve essere non semplicemente ipotetico o potenziale, ma reale e specifico”.

I compiti del fornitore

Da parte del fornitore, occorre che lo stesso svolga una serie di verifiche:

  • Accertare preliminarmente l’identità e la legittimazione dell’interessato richiedente;
  • Effettuare una verifica tesa ad accertare che la richiesta sia adeguatamente motivata in merito all’esistenza del pregiudizio effettivo e concreto ad indagini difensive in corso;
  • munirsi di una dichiarazione sottoscritta personalmente dall’interessato richiedente (e/o dal difensore cui sia stato conferito il mandato per le indagini difensive), nella quale il dichiarante attesti, sotto la propria responsabilità, la veridicità di quanto prospettato e manifesti l’impegno a non utilizzare i dati per finalità e in ambiti non consentiti.

Il fornitore del servizio non deve subordinare la risposta alla presentazione di una autorizzazione dell’autorità giudiziaria, in quanto non prevista dal disposto normativo, né opporre “un diniego indifferenziato ad ogni richiesta di accesso senza avere effettuato prima i necessari riscontri”. DI particolare rilievo anche la circostanza per cui la risposta, anche negativa, all’istanza dell’interessato debba essere fornita “senza ritardo, e comunque non oltre il termine di legge di quindici giorni dal ricevimento della richiesta” (termine prorogabile nel caso in cui il riscontro comporti particolari difficoltà, o ricorrano altri giustificati motivi. Se ne ricorrono i presupposti, il diritto di accesso può essere esercitato anche rispetto a dati personali comunque conservati, ivi compresi quelli detenuti per obbligo di legge, fermo restando che i dati conosciuti mediante l’accesso non possono essere utilizzati dal richiedente in ambiti che esulano da quello penale.

Le difese di TIM

Nel corso dell’istruttoria portata avanti dal Garante, TIM ha affermato che il riscontro alla prima istanza presentata dall’interessato fosse dovuto a carenze formali, ossia alla presentazione di un documento di identità – a detta della Società – illeggibile, escludendo ipotesi di dolo o colpa nella carenza di riscontro. A seguito di ulteriori accertamenti, tuttavia, “fermo nel caso di specie il pieno rispetto dei tempi di riscontro alle richieste presentate dall’interessato e dal relativo legale, e considerata la circostanza che la mancata ostensione dei dati di traffico è stata comunque frutto di una ponderata valutazione della Società nei termini sopra esposti e non di una ritardata o mancata risposta al segnalante”, TIM medesima accertava che il documento di identità accluso al modulo per la richiesta di accesso, e inserito all’interno del file pdf allegato alla domanda, risultava effettivamente leggibile.

Pertanto, l’illeggibilità del documento era da ascriversi ad “una anomalia nella procedura interna di smistamento della PEC agli uffici competenti a lavorare la richiesta”.

I rilievi del Garante privacy

Il Garante respinge le difese di TIM, affermando, in primo luogo, che la problematica tecnica lamentata nella procedura di gestione delle istanze di accesso “non possa riflettersi negativamente sul diritto di accesso ai tabulati del segnalante”, non potendosi neppure addebitare all’istante le colpe della mancata risposta ai tentativi di contatto telefonico e via e-mail. Detti tentativi, infatti, non possono integrare “integrare, pur considerati congiuntamente, una condotta idonea ai sensi dell’art. 12, parr. 2 e 3, del Regolamento, in base al quale “Il titolare del trattamento agevola l’esercizio dei diritti dell’interessato ai sensi degli articoli da 15 a 22” e deve fornire “riscontro all’istanza di esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa””.

Trattasi senza dubbio di un elemento di rilevo, che mira a responsabilizzare pienamente il Titolare, non potendosi escludere la violazione delle norme nel caso in cui i processi interni di gestione delle richieste siano manchevoli. Anzi, ciò che afferma il Garante è l’esatto opposto: procedure non efficienti comportano, a maggior ragione, una violazione dei diritti dell’interessato, traducendosi in una lesione dei suoi diritti non giustificata e pienamente evitabile. Il Garante rilevava, quindi, che già la prima istanza relativa alle chiamate (in entrata e uscita) relative alle due utenze del segnalante avrebbe dovuto e potuto essere evasa “in modo effettivo e non meramente burocratico”, seppure in relazione ad un periodo più ridotto rispetto a quello richiesto.

L’inadempimento della Società appare maggiormente rilevante a fronte del fatto che anche la PEC del difensore, con cui veniva rinnovata la richiesta – in relazione ad un periodo differente – rimaneva inevasa, ricevendo un riscontro – per giunta negativo – soltanto a seguito della proposizione di un sollecito, a distanza di più di due mesi dal ricevimento della PEC. Con riferimento, in particolare, a detto ultimo diniego, il Garante afferma che lo stesso sia non solo tardivo, ma anche illegittimo, incongruente e gravemente negligente, e che Tim “non abbia gestito correttamente neanche le istanze presentate dal difensore del segnalante, in quanto ha omesso di consegnare i tabulati ostensibili, fornendo un riscontro supportato da una motivazione meramente temporale, essendo stato risposto da Tim –con apparente riferimento all’originaria richiesta del segnalante- che “la richiesta non (poteva) essere accolta in quanto …. i dati di traffico richiesti …. riguardano periodi di tempo eccedenti i 24 mesi dalla data di richiesta …, tempo massimo previsto dall’art. 132, comma 1, del Codice, come mo-dificato dal d.lgs. n.109/08 e succ. mod.” (v. nota Tim 8 gennaio, cit.) e, poi riportandosi a tale primo riscontro, ribadendo semplicemente che “non si è potuto darvi seguito, perché i termini di conservazione, che decorrono sempre dalla data della generazione dei dati di traffico, erano stati già superati”.

Le aggravanti e le attenuanti individuate

L’istanza avanzata dal difensore, infatti, risultava pienamente ostensibile e non viziata. Alla violazione riscontrata, in relazione agli artt. 15 GDPR e 132 Codice Privacy, si aggiungono una serie di aggravanti:

  • la gravità della violazione (art. 83, par. 2, lett. a), con riferimento alla particolare natura dei trattamenti connessi all’esercizio dei diritti in sede giudiziaria e “alla circostanza che le condotte della Società hanno ostacolato l’agevole esercizio del proprio diritto di difesa nei termini accordati dalla legge, in quanto -pur ove assicurato poi dall’intervento del giudice- può rilevarsi un aggravio delle procedure processuali, anch’esso elemento idoneo ad incidere sulla sfera soggettiva dell’interessato medesimo”;
  • la dimensione soggettiva della condotta (art. 83, par. 2, lett. b), che deve ritenersi gravemente colposa, avendo la Società omesso di riscontrare istanze chiare e motivate, sia in fatto che in diritto, oltre che reiterate;
  • il numero e la tipologia di provvedimenti inibitori, correttivi e sanzionatori, già adottati dall’Autorità a carico della Società, con riguardo anche alla non corretta gestione dei diritti degli interessati;
  • l’emanazione di un precedente provvedimento relativo alla non corretta gestione delle istanze relative ai tabulati nell’ambito delle investigazioni difensive;
  • la particolare rilevanza economica della Società (art. 83, par. 2, lett. k), tenuto conto dei dati di bilancio 2020, con specifico riferimento ai ricavi complessivi e all’utile netto.

Quali circostanze attenuanti, invece, sono state considerate:

  • la comunicata adozione di misure, relative all’istanza di accesso ai tabulati telefonici per indagini difensive, che ragionevolmente dovrebbero impedire o comunque limitare analoghe problematiche (art. 83, par. 2, lett. c);
  • la cooperazione con l’Autorità nel corso dell’istruttoria (art. 83, par. 2, lett. f).

Sulla scorta di tali elementi, il Garante ha ingiunto a TIM il pagamento della somma.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati