Tra le numerose applicazioni di analisi video (o video analitica), una delle più complesse e delicate è senza dubbio la lettura video delle targhe di auto e motoveicoli nei parcheggi, definita con i termini anglosassoni “License Plate Recognition” (acronimo LPR) e “Automatic Number Plate Recognition” (ANPR).
Detta tecnologia, ha trovato negli ultimi tempi una grandissima diffusione e viene adottata quasi di default dalle società in house degli enti territoriali specie per il pagamento della sosta nei parcheggi pubblici.
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Lettura video delle targhe nei parcheggi alla luce del GDPR
La lettura video delle targhe è andata a soppiantare, via via, i sistemi di autoliquidazione del parcheggio (parchimetri con biglietto da esibire sul parabrezza) e i sistemi di pagamento con operatore (la guardiania del parcheggio per intendersi).
Detti sistemi, garantiscono un’efficacia straordinaria nella riscossione, l’evasione è praticamente pari a zero in quanto il sistema non consente di abbandonare il parcheggio all’autovettura che, sempre per mezzo della lettura della targa, non ha provveduto a saldare il dovuto.
I sistemi LPR generano però alcuni problemi con il trattamento dei dati, così come normato dal Reg. Ue 2016/679, meglio noto come GDPR.
Come appare noto – per altro non sempre – il dato “numero di targa” rientra nella definizione di dato personale.
Il numero identificativo dell’automezzo rientra tra le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica.
Una volta immesso il numero di targa nel sistema di lettura automatica posto all’interno del parcheggio, l’utente che garanzie ha sul trattamento dello stesso dato da parte di chi lo apprende?
L’azienda municipalizzata utilizza il dato solo per l’entrata e uscita dell’autovettura o trattiene il dato all’interno del suo sistema informativo ad aeternum?
Il Garante della Privacy, per altro quello ancora in carica Dott. Soro, si è occupato in passato in maniera incidentale dell’argomento con la determina n. 259 del 22 maggio 2014, in risposta alla verifica preliminare effettuata dalla Banca D’Italia.
La Banca d’Italia ha presentato all’Autorità una richiesta di verifica preliminare, ai sensi dell’art. 17 del Codice, con riferimento al trattamento di dati personali che intende effettuare mediante sistemi di videosorveglianza intelligenti da installare presso le sedi dell’Amministrazione centrale e delle filiali, al fine di “garantire la sicurezza degli edifici e dei beni”.
Secondo la Banca d’Italia, i sistemi di videosorveglianza intelligenti in esame sono volti “ad assicurare una maggiore efficacia delle misure di sicurezza anticrimine”.
In merito alla “lettura targhe e identificazione mezzi” il Garante ha così determinato: “Ora, l’Autorità ha preso in esame (consentendole) solo le funzionalità già indicate, mentre le altre sono state ritenute da non assoggettare alla verifica del Garante, quindi in pratica di libero utilizzo. Infatti, l’Autorità ha ricordato che il Provvedimento generale sulla videosorveglianza del 2010 ha introdotto il concetto di sistemi di videosorveglianza c.d. intelligenti, che non si limitano a riprendere e registrare le immagini, ma sono in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli e, eventualmente, registrarli.
Questo perché in relazione alle funzioni di lettura targhe e identificazione mezzi, motion detection digitale, automazione accesso su chiamata citofonica e conteggio non è prevista la generazione di allarmi; in relazione alle funzioni di riconoscimento oggetto abbandonato e mancanza oggetto, che prevedono, rispettivamente, l’attivazione di un allarme se un oggetto viene abbandonato all’interno dell’inquadratura di una o più telecamere per un certo periodo di tempo e se un oggetto esistente viene rimosso dall’inquadratura, non riguardando persone, non comportano un trattamento di dati personali”.
Come rilevato dall’Autorità garante, i sistemi di controllo automatizzato de quo, si riferiscono a sistemi posti a tutela del patrimonio.
Lettura video delle targhe nei parcheggi: l’informativa
Nel caso di specie, ovvero l’analisi dei sistemi di lettura automatica delle targhe, l’evoluzione della tecnologia combinata con le tutele della persona fisica operate dal GDPR vedono quanto determinato dall’Autorità Garante come superato.
Al fine di avere le dovute garanzie previste per la tutela dei dati personali, l’utente dovrà assicurarsi che la società municipalizzata, oppure l’ente stesso nel caso di particolari contratti di servizio, abbia comunicato mediante idonea informativa ex art. 13 le finalità del trattamento (l’utilizzo per l’accesso in entrata e in uscita al parcheggio) e, soprattutto, la durata del trattamento.
Non sarà legittimo il trattamento irragionevolmente lungo, rispetto all’operazione di ingresso e uscita dell’autovettura dal parcheggio.
I mezzi idonei per informare efficacemente l’utenza sono piuttosto semplici: plance elettroniche, cartelli posti in prossimità alle casse automatiche o indicazioni sull’eventuale link dell’informativa direttamente sulla ricevuta di pagamento della sosta.